Sentenza n. 13917/2026 - Roma, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roma Capitale sulla diffida trasmessa a mezzo pec il 18.2.2026 ed avente ad oggetto il sollecito a provvedere sull’istanza di passo carrabile prot. n. CA/2023/72219 del 4.4.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla diffida a concludere il procedimento relativo all’istanza di rilascio di un passo carrabile
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente passo carrabile)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio di un passo carrabile a servizio di un immobile sito in Roma, presentando l’istanza nel 2023 e successivamente sollecitando la conclusione del procedimento. Nel corso dell’istruttoria erano stati acquisiti un sopralluogo della Polizia Locale, un parere favorevole della Polizia Locale e un parere contrario della Sovrintendenza Capitolina, fondato sul contrasto con il Piano di Massima Occupabilità della Città Storica. La società ha presentato controdeduzioni e ha chiesto il riesame del parere contrario, senza ottenere la conclusione del procedimento. Con diffida del 18 febbraio 2026 ha quindi contestato l’illegittimità dell’inerzia, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990 e dell’art. 9 della D.A.C. n. 21/2021, nonché dei principi di lealtà e buona fede e del termine di 60 giorni previsto per la definizione delle pratiche relative a occupazioni di suolo pubblico nella Città Storica. Roma Capitale ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio fosse decorso dalla scadenza del termine di conclusione originario, individuata nel 2023 o nel febbraio 2024.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità. La nota dell’Ufficio pubblici servizi e passi carrabili del 17 giugno 2026 ha confermato che il procedimento era ancora privo di una conclusione espressa, poiché l’ufficio comunale dichiarava di non poter adottare il provvedimento di concessione in assenza del parere positivo della Sovrintendenza. Tale nota, valutata insieme agli atti precedenti, dimostrava una situazione di perdurante inerzia decisionale e consentiva di escludere che il procedimento fosse già concluso o che il ricorso fosse tardivo. Il TAR ha inoltre rilevato che la comunicazione del 3 giugno 2024, impropriamente qualificata dal Comune come preavviso di diniego, costituiva soltanto comunicazione di avvio del procedimento di diniego e non un provvedimento finale. Non essendo il ritardo imputabile alla società, il ricorso è stato accolto. Roma Capitale è stata obbligata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, restando impregiudicata la nomina di un commissario ad acta. Il Comune è stato condannato al pagamento di 700 euro, oltre accessori, per spese processuali.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 l. 241/1990
L’amministrazione è tenuta ad agire secondo i principi di buon andamento, lealtà e buona fede e a concludere il procedimento entro il termine previsto, adottando un provvedimento espresso.
art. 9 D.A.C. n. 21/2021
Prevede un termine di 60 giorni per la conclusione delle pratiche relative alle occupazioni di suolo pubblico nella Città Storica, considerato dal giudice quale termine rilevante per valutare la perdurante inerzia amministrativa.
art. 31 c.p.a.
Il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio non decorre in modo tale da rendere irricevibile il ricorso quando gli atti dell’amministrazione attestino che il procedimento è ancora pendente e non si è formato un provvedimento conclusivo.
art. 22 d.lgs. 285/1992
È richiamato quale disposizione relativa al parere previsto nell’ambito della verifica per il rilascio del passo carrabile.
art. 46 d.P.R. 495/1992
È richiamato quale disposizione regolamentare concernente il parere e le verifiche per il rilascio del passo carrabile.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è ricevibile quando, nonostante il decorso del termine ordinario di conclusione, gli atti successivi dell’amministrazione dimostrino che il procedimento è ancora pendente e privo di una decisione espressa; in tal caso non può essere addossata al privato la tardività derivante dalla mancata definizione del procedimento.
- Una comunicazione con cui l’amministrazione annuncia l’avvio di un procedimento finalizzato al diniego non equivale a un provvedimento finale e non esclude la permanenza dell’obbligo di concludere il procedimento con una determinazione espressa.
- La permanenza dell’inerzia deve essere valutata considerando l’intero sviluppo procedimentale, comprese le comunicazioni amministrative successive alla scadenza del termine ordinario; una nota con cui l’ufficio dichiara di non poter adottare il provvedimento richiesto conferma la mancata conclusione del procedimento.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può imporre all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione discrezionale sull’accoglimento o sul diniego dell’istanza.
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