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Sentenza

Sentenza n. 7/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale Ordinario di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 27/2024 del 5.2.2024, resa nel giudizio n. 1762/2022 R.G..

Giustizia amministrativa202500246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto un risarcimento per l'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero al pagamento di una somma pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione, quale risarcimento per l'abusiva reiterazione di contratti a termine. La sentenza, non impugnata e quindi passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 16 giugno 2024 in copia informatica munita di attestazione di conformità. Poiché il titolo era rimasto ineseguito, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza, la regolare notificazione del titolo e la sua idoneità a costituire oggetto di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha inoltre ritenuto integrata l'inottemperanza, poiché il Ministero non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuto adempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 40 giorni per provvedere su istanza della ricorrente. Ha invece escluso, allo stato, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario e riservando una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e)

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione di una penalità di mora; quest'ultima può essere esclusa quando, allo stato, la nomina del commissario appare misura sufficiente a fronteggiare l'inadempimento.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Ai fini dell'ottemperanza, il titolo giudiziale deve essere regolarmente notificato all'amministrazione debitrice.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito delle modifiche decorrenti dal 28 febbraio 2023, per portare a esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione del titolo munito dell'attestazione di conformità all'originale.

  • art. 414 c.p.c.

    Indica il rito con cui era stato introdotto il giudizio lavoristico originario, nel quale era stato riconosciuto il risarcimento per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, quando il titolo imponga all'amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo conformativo rimasto ineseguito.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, è sufficiente la notificazione del titolo munito dell'attestazione di conformità all'originale; dopo le modifiche all'art. 475 c.p.c. decorrenti dal 28 febbraio 2023 non è richiesta la spedizione in forma esecutiva.
  • Accertati il passaggio in giudicato, la regolare notificazione del titolo e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione dell'obbligo risultante dal giudicato, assegnando un termine perentorio o ultimativo per l'adempimento.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato anche ratione muneris nell'organo amministrativo competente per materia, attribuendogli il potere di provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
  • La nomina del commissario ad acta può rendere, allo stato, non necessaria la contestuale applicazione della penalità di mora; la penalità resta valutabile successivamente ove l'amministrazione non collabori con il commissario o persista nell'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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