Cassazione Penale, Ordinanza n. 27132/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso contro la sentenza del Tribunale di Alessandria resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., che aveva applicato la pena concordata con la pubblica accusa per tentato furto pluriaggravato e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Con un unico motivo ha dedotto l'illegalità della pena, sostenendo che la pena corretta dovesse essere pari a un anno e due mesi di reclusione ed euro 605,00 di multa, mentre quella irrogata era di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa. La Corte rileva però che la censura, oltre a essere generica, mira in realtà a contestare l'eccessività della pena, profilo non deducibile nel limitato perimetro dei motivi di ricorso avverso il patteggiamento, salvo il caso di pena illegale in senso stretto o di eccedenza dei limiti edittali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra cui l'illegalità della pena; tuttavia, non è deducibile la mera sproporzione o eccessività della pena quando essa resti comunque entro i limiti di legge. Nel caso concreto, la doglianza non indicava neppure in modo specifico quale fosse l'errore di calcolo o di determinazione della sanzione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che costituisce il provvedimento impugnato
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e, se manifesto e ictu oculi dal capo di imputazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
art. 444 cod. proc. pen.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena
art. 448 cod. proc. pen.
richiamato per delimitare i motivi di ricorso
art. 610 cod. proc. pen.
richiamato per la declaratoria di inammissibilità senza formalità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- La nozione di illegalità della pena, nel ricorso contro il patteggiamento, non coincide con la mera eccessività della sanzione: occorre che la pena sia fuori dai limiti legali o comunque radicalmente illegittima.
- Non può essere dedotta in cassazione, contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., una semplice contestazione della quantificazione della pena se la sanzione resta entro il perimetro edittale.
- Il ricorso è inammissibile anche quando la doglianza sia del tutto generica e non individui specificamente l'errore denunciato nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
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