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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25736/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un medico specializzando aveva chiesto il riconoscimento di una adeguata remunerazione per l'attività svolta durante la frequenza della scuola di specializzazione post laurea in medicina, ovvero in subordine il risarcimento del danno per la mancata attuazione dell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie in materia. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente; la Corte d'appello, adita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dall'università, aveva invece dichiarato la domanda inammissibile. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 342, 163-bis e 164 c.p.c. per essere stato assegnato all'appello un termine a comparire inferiore a quello legale; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324, 329 c.p.c. per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri nonostante l'assenza di specifica impugnazione e la formazione del giudicato interno; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di entrambi i gradi, ritenuta conseguenza di errori processuali del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo nullo l'atto di citazione in appello per il mancato rispetto del termine a comparire di novanta giorni e, inoltre, censurando la declaratoria officiosa di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri in presenza di giudicato interno. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché decida nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro dei vizi processuali dedotti con il ricorso per cassazione.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al termine a comparire e alla validità dell'atto di appello.

  • art. 163-bis c.p.c.

    Il termine a comparire di novanta giorni si applica anche al giudizio di appello per effetto del rinvio dell'art. 359 c.p.c.

  • art. 164 c.p.c.

    La sua disciplina sulla nullità dell'atto introduttivo si applica all'ipotesi di termine a comparire inferiore a quello legale, con possibile nullità della sentenza se l'appellato è contumace e il vizio non è sanato.

  • art. 359 c.p.c.

    Opera il rinvio all'art. 163-bis c.p.c. anche nel giudizio di appello.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere l'intangibilità del giudicato interno formatosi sulla legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per la formazione del giudicato interno non impugnato.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'acquiescenza e alla mancata impugnazione del capo sulla legittimazione passiva.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue l'esito della lite e, cassata la sentenza, la pronuncia sulle spese viene travolta e dovrà essere rinnovata dal giudice di rinvio.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    La cassazione della sentenza travolge anche la statuizione sulle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a novanta giorni determina la nullità dell'atto di citazione; se il vizio non è rilevato d'ufficio, non è sanato e l'appellato è contumace, si estende alla sentenza.
  • Il giudice d'appello non può rilevare d'ufficio un difetto di legittimazione passiva quando sul punto si sia formato giudicato interno per mancata impugnazione della statuizione resa in primo grado.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione che comporti la cassazione della sentenza travolge anche la regolazione delle spese di lite, rimessa al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c.
  • La distinzione tra difetto di legittimazione passiva della pubblica amministrazione convenuta e opponibilità della relativa statuizione dipende dalla tempestiva impugnazione del capo di sentenza e non può essere elusa dal giudice del gravame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppello
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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