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Sentenza

Sentenza n. 15346/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - del Decreto n. 155 del 14.6.2023, pubblicata in BURC il 14 giugno 2023 del Commissario ad acta della Regione Calabria con il relativo allegato (doc. 15 – decreto n. 155 del 14.6.23); - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: -della deliberazione n. 416 del 27/02/2023 dell'ASP Cosenza; - della deliberazione n. 1060 del 09/08/2019 dell'ASP Crotone; - della deliberazione n. 891 del 13/08/2019 dell'ASP Catanzaro - della deliberazione n. 224 del 19/08/2019 dell'ASP Vibo Valentia; - della deliberazione n. 249 del 16/03/2023 dell'ASP Reggio Calabria; -della deliberazione n. 125 del 17/02/2023 dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza; -della deliberazione n. 538 del 13/08/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Catanzaro; - della deliberazione n. 102 del 20/02/2023 dell'Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro; - della deliberazione n. 98 del 22/02/2023 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria; - della determinazione n. 328 del 20/08/2019 dell'INRCA (sede di Cosenza); - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea.

Giustizia amministrativa202310950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio e 6 ottobre 2022 relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e alle linee guida per il ripiano, nonché gli atti presupposti e i provvedimenti regionali e delle aziende sanitarie connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha chiesto l'annullamento degli atti nazionali e regionali relativi al payback per il superamento dei tetti di spesa negli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio e 6 ottobre 2022, le circolari e gli accordi presupposti, il decreto del Commissario ad acta della Regione Calabria e le deliberazioni delle aziende sanitarie. Ha inoltre chiesto, ove occorrente, la rimessione alla Corte costituzionale e/o alla Corte di giustizia UE. La sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse. In pendenza del ricorso è entrato in vigore l'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto l'assolvimento degli obblighi per le annualità 2015-2018 mediante pagamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali; la società ha documentato il versamento della quota ridotta e dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che la società ricorrente aveva documentato il pagamento dell'importo ridotto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Ha precisato che, secondo il tenore letterale della disposizione, la cessazione della materia del contendere si verifica quando il versamento agevolato è accertato e comunicato in giudizio dalle Regioni; se, come in questo caso, la documentazione proviene dalla ricorrente, si configura invece l'improcedibilità, perché il pagamento ridotto soddisfa un bene della vita diverso dall'eliminazione degli atti impugnati. Spese compensate per la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere prevista dalla disposizione presuppone che siano le Regioni o le Province autonome ad accertare e comunicare in giudizio l'avvenuto pagamento della quota ridotta. Se il pagamento è documentato dalla ricorrente, la controversia viene meno per sopravvenuta carenza di interesse, senza che ricorra la specifica fattispecie di cessazione della materia del contendere.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015.

    La disposizione disciplina l'assolvimento degli obblighi di payback per il 2015-2018 mediante il versamento, entro il termine previsto, del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali; il pagamento documentato nel giudizio ha determinato il venir meno dell'interesse della società all'annullamento degli atti.

Massime di principio

  • Quando una norma collega la cessazione della materia del contendere all'accertamento e alla comunicazione in giudizio, da parte dell'amministrazione, dell'avvenuto pagamento di una quota ridotta, tale specifica modalità di definizione non ricorre se il pagamento è documentato soltanto dalla parte privata.
  • Se, in pendenza del giudizio di annullamento, il ricorrente consegue un vantaggio economico diverso dall'eliminazione degli atti impugnati e dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché cessata la materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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