Sentenza del 27/01/2015 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Reclamo-ricorso - Cause di inammissibilità - Difformità tra la copia depositata in commissione tributaria e l'originale notificato all'ufficio - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava le conseguenze della difformità tra la copia del reclamo depositata presso la Commissione tributaria e l'originale notificato all'Agenzia delle Entrate. Nella copia depositata era stata inserita anche la richiesta di discussione in pubblica udienza, assente nell'atto originariamente presentato all'Ufficio. La questione riguardava l'applicabilità della causa di inammissibilità prevista dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, richiamata anche per il procedimento di reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis.
La decisione
La difformità non ha comportato l'inammissibilità del reclamo. Le cause di inammissibilità devono essere interpretate restrittivamente e applicate solo quando la difformità incide sulle ragioni, sui fatti, sui motivi di doglianza o sulle conclusioni, impedendo all'Agenzia di esaminare compiutamente la pretesa e di assumere una diversa determinazione. L'aggiunta della sola richiesta di pubblica udienza non ha ampliato né modificato il contenuto sostanziale del reclamo e non ha leso il diritto di difesa dell'Ufficio. Tuttavia, il ricorso sarebbe inammissibile se il contribuente introducesse per la prima volta davanti alla Commissione circostanze o argomentazioni tali da impedire all'Agenzia una valutazione completa della fattispecie in sede di reclamo.
Norme richiamate
Art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
La difformità tra l'atto depositato e quello consegnato o spedito può determinare l'inammissibilità.
La disposizione deve essere interpretata restrittivamente: l'inammissibilità è giustificata soltanto quando la difformità è sostanziale e incide sulle possibilità di difesa o di valutazione dell'Amministrazione.
Art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
Le regole sulle difformità e sulle cause di inammissibilità previste per il ricorso tributario si applicano anche al reclamo, tenendo conto della finalità deflattiva e precontenziosa dell'istituto.
Massime di principio
- Le cause di inammissibilità, comportando una conseguenza processuale particolarmente grave, devono essere applicate in modo restrittivo e non meramente formalistico.
- La copia del reclamo depositata in giudizio non deve necessariamente coincidere in ogni dettaglio con quella notificata all'Amministrazione, purché restino identici i fatti, i motivi di contestazione e le conclusioni.
- Le aggiunte meramente formali o processuali, come la richiesta di pubblica udienza, non determinano di per sé l'inammissibilità se non modificano l'oggetto sostanziale della controversia.
- Il rischio di inammissibilità sussiste quando il contribuente introduce per la prima volta in giudizio fatti, motivi o circostanze sostanziali che avrebbero dovuto essere sottoposti preventivamente all'Amministrazione mediante il reclamo.
- Il criterio decisivo è verificare se la difformità abbia impedito all'Amministrazione di conoscere e valutare compiutamente la pretesa, compromettendo la funzione deflattiva e precontenziosa del reclamo.
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