Sentenza n. 1129/2026 - Latina, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Latina recante ammonimento ai sensi dell’art. 8 d.l. 11/2009 e silenzio-rigetto del Prefetto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di ammonimento e il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico. Quanto al decreto, ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 8 d.l. 11/2009, in relazione all’art. 612-bis c.p., nonché eccesso di potere: la ricostruzione della segnalante sarebbe stata lacunosa e contraddittoria, l’istruttoria insufficiente e la motivazione stereotipata, con acritica prevalenza delle dichiarazioni della persona segnalante e senza audizione del proposto. Quanto al silenzio prefettizio, ha dedotto violazione degli artt. 97 Cost. e 3 l. 241/1990, lamentando la mancata adozione di una decisione espressa che valutasse le documentate argomentazioni presentate in sede gerarchica. Nel corso del giudizio sono stati acquisiti chiarimenti della Questura sulla documentazione prodotta in sede gerarchica, costituita da chat, fotografie, audio e video e da una ricevuta per assistenza informatica.
La decisione
Il TAR ha accolto la censura relativa al decreto di ammonimento, annullandolo per difetto di istruttoria e di motivazione, ma facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. L’ammonimento ha natura preventiva e cautelare: non richiede la prova piena del reato di atti persecutori, essendo sufficiente un giudizio prognostico fondato sul criterio del «più probabile che non». Tuttavia, nel caso concreto, i riscontri erano insufficienti: la testimone aveva riferito fatti appresi dalla segnalante senza avervi assistito personalmente; l’altra fonte, non identificata nelle forme dovute, non conosceva direttamente gli specifici fatti contestati. Inoltre, non era stato adeguatamente approfondito il quadro clinico della segnalante, benché la Questura avesse richiamato l’esistenza di un grave e perdurante stato di ansia e paura quale evento tipico degli atti persecutori. La minore intensità dell’onere motivazionale propria della valutazione preventiva non elimina la necessità di riscontri concreti; l’assenza di un obbligo legale di audizione del proposto non ha invece costituito la ragione decisiva dell’annullamento. Il motivo sul silenzio-rigetto prefettizio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: il silenzio sul ricorso gerarchico costituisce presupposto processuale per impugnare l’atto originario, non un autonomo provvedimento tacito lesivo; ottenuto l’annullamento dell’ammonimento, non residuava un interesse autonomo alla sua contestazione. Il Ministero dell’interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 11/2009, conv. in l. 38/2009
Pertanto, ai fini della sua emissione non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato art. 612-bis cod. pen. e, cioè, di comportamenti di cui sia accertato il carattere persecutorio, ma è sufficiente il sospetto che vi sia una tale finalità o idoneità nelle condotte ripetute tenute dal prevenuto
L’ammonimento è una misura preventiva e cautelare, adottabile senza prova piena della responsabilità penale quando gli elementi disponibili sostengano un sospetto di finalità o idoneità persecutoria delle condotte ripetute.
In disparte il fatto che, in tal modo, si anticipa un giudizio riservato all’esclusiva cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, ove essa sia investita della relativa questione nell’ambito di un procedimento penale (che, tuttavia, non consta essere mai stato proposto nei confronti del prevenuto), comunque una simile affermazione avrebbe dovuto essere corroborata da maggiori elementi riguardanti proprio il quadro clinico di -OMISSIS-
La Questura non può anticipare il giudizio penale riservato al giudice ordinario; se richiama l’evento tipico del grave e perdurante stato di ansia o paura, deve comunque fondare tale valutazione su elementi adeguati, anche relativi al quadro clinico.
Al riguardo, si osserva che “il silenzio sul ricorso gerarchico non è configurabile come un provvedimento tacito concludente il procedimento contenzioso, ma come presupposto processuale per la proposizione del ricorso giurisdizionale o straordinario avverso l’unico atto effettivamente emanato dalla p.a.
Decorso il termine previsto per la decisione del ricorso gerarchico, il silenzio non costituisce un autonomo provvedimento tacito: consente di impugnare l’atto originario oppure di attivare la tutela diretta a ottenere una pronuncia sul ricorso amministrativo.
Massime di principio
- L’ammonimento previsto dall’art. 8 d.l. 11/2009 è una misura preventiva e cautelare e può essere adottato senza prova piena della responsabilità per il reato di atti persecutori, sulla base di un giudizio prognostico ex ante secondo il criterio del «più probabile che non».
- La natura preventiva dell’ammonimento attenua il livello di prova richiesto, ma non esonera l’amministrazione dall’acquisire riscontri concreti alla segnalazione né dal motivare in modo adeguato la valutazione degli elementi raccolti.
- Dichiarazioni de relato di persone che non hanno assistito ai fatti e informazioni di soggetti non identificati nelle forme dovute, privi di conoscenza diretta degli specifici episodi contestati, non costituiscono da sole riscontri adeguati quando l’amministrazione fonda su di esse il giudizio prognostico di pericolosità.
- Quando l’amministrazione afferma che ricorre il grave e perdurante stato di ansia o paura rilevante ai sensi dell’art. 612-bis c.p., tale conclusione deve essere sostenuta da elementi istruttori pertinenti; la valutazione amministrativa non può sostituirsi al giudizio penale riservato all’autorità giudiziaria ordinaria.
- Il silenzio formatosi sul ricorso gerarchico non è un autonomo provvedimento tacito lesivo, ma un presupposto che consente di impugnare l’atto originario o di attivare la tutela volta a ottenere una decisione espressa sul ricorso amministrativo. Se il ricorrente impugna l’atto originario e ne ottiene l’annullamento, viene meno l’interesse autonomo a contestare quel silenzio.
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