Cassazione Penale, Ordinanza n. 21109/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 22/10/2024. Dalla parte ricorrente si evince che l'imputato, difeso d'ufficio, contestava la motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la responsabilità penale, deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, c.p.p. La Corte osserva tuttavia che i motivi sono sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e respinte in appello, non sviluppano una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata e mirano invece a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte aggiunge, inoltre, che il ricorso poteva anche ritenersi immediatamente inammissibile poiché proposto da difensore d'ufficio di imputato assente senza procura ad impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria si fonda sia sulla possibile carenza di procura ad impugnare in capo al difensore d'ufficio, sia, comunque, sull'indeducibilità dei motivi perché meramente reiterativi e diretti a sollecitare una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di censura sulla valutazione degli indizi/prove, ma la Corte rileva che la doglianza è solo riproduttiva di questioni già decise e non introduce specifici travisamenti.
Richiamato in tema di affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a una nuova lettura del materiale probatorio.
spese processuali
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una mera alternativa lettura delle fonti di prova, salvo che sia denunciato e specificamente illustrato un travisamento delle emergenze processuali rilevanti.
- La deduzione di violazione degli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, c.p.p. è inidonea quando si traduce in una contestazione generica della valutazione di merito e non in una critica argomentata alla tenuta logico-giuridica della sentenza.
- La proposizione del ricorso da parte del difensore d'ufficio di imputato assente, in mancanza di procura ad impugnare, può determinare una causa immediata di inammissibilità dell'impugnazione.
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