Sentenza del 22/03/2022 n. 9182 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
C.R. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n.1873/2016 della Commissione Tributaria Regionale Toscana che aveva rigettato il suo appello e confermato la pronuncia di primo grado relativa agli avvisi di accertamento per il recupero a tassazione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) per le annualità 2006-2009; in primo grado era stato parzialmente accolto il ricorso della contribuente con dichiarazione che gli importi non erano soggetti a IVA. Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi (non sviluppati nel provvedimento di merito perché intervenuta rinuncia).
La decisione
La ricorrente ha rinunciato al ricorso mediante dichiarazione notificata alla controparte, comunicando la definizione transattiva della lite. La Corte ha rilevato la validità della rinuncia (atto unilaterale ma ricettizio) e ha dichiarato estinto il procedimento di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. È stato altresì escluso l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato nella presente fattispecie, secondo la giurisprudenza richiamata, in quanto la norma si applica nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se effettuata con le formalità previste (notifica alle parti costituite o comunicazione ai loro avvocati), dà luogo all'estinzione del processo di cassazione.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis (conv. L. n. 176/2020)
Predisposizione del trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale in presenza per ragioni straordinarie (misure emergenziali), citato come base procedurale per la trattazione.
D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1
Richiamato come ulteriore dispositivo normativo che disciplina procedure di trattazione in camera di consiglio; integrato nella motivazione procedurale del caso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Norma che prevede un ulteriore versamento del contributo unificato in casi sanzionatori; la Corte, seguendo giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che tale misura eccezionale non si estenda ai casi di rinuncia con estinzione consensuale della lite, riservandola ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che produce estinzione del processo se notificata correttamente alle parti costituite o comunicata ai loro difensori; non richiede l'accettazione della controparte per la sua efficacia formale.
- Quando le parti perfezionano una transazione, è prassi procedurale corretta formalizzare la rinuncia al gravame per ottenere l'estinzione del giudizio e chiarire la ripartizione delle spese.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia/accordo tra le parti, le spese possono essere compensate integralmente, specie se la controparte esprime adesione; conviene negoziare espressamente la disciplina delle spese nella transazione.
- L'obbligo di ulteriori versamenti (es. contributo unificato aggiuntivo) non trova applicazione nelle ipotesi di rinuncia con estinzione consensuale, essendo riservato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità come interpretato dalla giurisprudenza.
- Dal punto di vista procedurale, in situazioni di emergenza o per disposizioni normative straordinarie (es. norme COVID), il procedimento può essere trattato in camera di consiglio senza discussione orale; le parti devono comunque rispettare le formalità di notifica della rinuncia.
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