Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3064/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sant’Antimo in ordine all’istanza prot. 0002104 del 22 Gennaio 2025;

Giustizia amministrativa202601380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Sant'Antimo sull’istanza di autorizzazione all’esumazione del coniuge ai fini della cremazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente autorizzazione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 22 gennaio 2025 un’istanza volta a ottenere l’autorizzazione all’esumazione del coniuge ai fini della cremazione, ai sensi degli artt. 73 e 83 del d.P.R. n. 285/1990. Il Comune non ha fornito alcun riscontro. È stata quindi proposta azione avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune, pur intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo tempestiva e fondata la domanda. L’art. 2 della l. n. 241/1990 impone all’amministrazione di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti avviati su istanza di parte, anche quando ravvisi ragioni di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, potendo in tali casi adottare un provvedimento motivato in forma semplificata. La richiesta della ricorrente imponeva l’intermediazione del potere pubblico e, pertanto, il Comune era tenuto a pronunciarsi, indipendentemente dal contenuto positivo o negativo della decisione. Il TAR ha ordinato al Comune di adottare entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza un provvedimento espresso e motivato sull’istanza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 30 giorni, a spese dell’amministrazione. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato. È stata inoltre disposta, al passaggio in giudicato, la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1 e 2, l. n. 241/1990

    «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso»

    L’amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso i procedimenti avviati su istanza di parte; anche in presenza di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza è necessaria una decisione espressa, eventualmente in forma semplificata.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio-inadempimento è diretta ad accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza e a ottenere l’adozione di una decisione espressa.

  • artt. 73 e 83 d.P.R. n. 285/1990

    Sono richiamati quali base normativa dell’istanza di autorizzazione all’esumazione del coniuge ai fini della cremazione.

  • art. 2, comma 8, l. n. 241/1990

    È richiamato quale fondamento della trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina il termine e le modalità di presentazione da parte del commissario ad acta della nota specifica per la liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Quando la realizzazione della pretesa sostanziale del privato dipende dall’intermediazione del potere pubblico, l’amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi espressamente sull’istanza, anche qualora ritenga sussistenti ragioni ostative alla decisione nel merito.
  • L’art. 2 della l. n. 241/1990 impone una decisione espressa anche nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda; tali esiti consentono soltanto una motivazione semplificata, non l’inerzia dell’amministrazione.
  • Nell’azione avverso il silenzio, il giudice accerta l’obbligo di provvedere e ordina l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione sostanziale, salvo i limiti previsti dalla legge.
  • Ai fini della cessazione dell’inerzia, non è sufficiente un atto interlocutorio, soprassessorio o meramente endoprocedimentale: occorre un provvedimento conclusivo, avente valenza dispositiva sulla domanda.
  • In caso di persistente inerzia dopo l’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare un commissario ad acta, stabilendo un termine ulteriore per l’esercizio sostitutivo e ponendo le relative spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PAOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.