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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8401/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per rapina aggravata e lesioni aggravate. Nel ricorso di Iovene si censura la mancata valutazione del diritto di Iovene alla restituzione della Smart (si sostiene che Iovene avesse pagato l'auto e che fosse stata ritrovata nei pressi della sua abitazione; si eccepisce l'assenza di trasferimento della proprietà alla vittima e la mancata rispondenza medica delle lesioni denunciate dalla persona offesa) e si lamenta la mancata concessione del minimo della pena. Nel ricorso di Nappi si contesta l'insufficiente motivazione sull'apporto concorsuale dell'imputato, la carenza di movente e le supposte contraddizioni nei referti medici e nelle dichiarazioni di terzi che avrebbero scagionato Nappi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha confermato le condanne. Motivazione principale: non era provato un titolo giuridico o il possesso dell'autovettura da parte di Iovene (l'auto risultava intestata a terza persona, Emanuela Acampora), per cui sussistevano gli elementi della rapina (impossessamento con violenza e fine di profitto). Quanto all'eccesso di violenza, la Corte osserva che, pur rilevando un passaggio di motivazione della Corte d'Appello che si fondava su orientamento ormai superato, resta comunque corretto il giudizio sulla mancanza di un titolo azionabile. Sui profili relativi a Nappi la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'Appello che ha ritenuto credibile e attendibile la dichiarazione della persona offesa, supportata da riscontri (ritrovamento del furgone e della Smart presso il parcheggio dell'abitazione di Iovene e ammissioni rese ai Carabinieri). Anche la determinazione della pena è stata ritenuta adeguatamente motivata. Le parti ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato nella discussione sulla possibile riqualificazione della condotta; la Corte osserva che la motivazione della Corte d'Appello che negava la riqualificazione per "uso smodato della violenza" poggiava su orientamento ormai superato, ma la conferma della condanna è fondata sull'assenza di un titolo azionabile a favore dell'imputato.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri per la determinazione della pena: la Corte di appello ha indicato gli elementi rilevanti che giustificano il discostamento dal minimo edittale, soddisfacendo l'obbligo motivazionale.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Citato in tema di valutazione delle dichiarazioni: la Corte ricorda che le regole di cui al terzo comma non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa e che tale dichiarazione può da sola fondare la condanna se il giudice ne verifica e motiva credibilità e attendibilità.

  • Sez. U. n. 29541/2020 (Filardo)

    Richiamata quale orientamento giurisprudenziale che ha superato la tesi per cui l'uso "smodato" della violenza escluderebbe automaticamente la ricaduta nella fattispecie di cui all'art. 393; la Corte di Cassazione sottolinea il superamento di quel precedente orientamento ma conferma la decisione per ragioni diverse (mancanza di titolo).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare le parti private che hanno proposto i ricorsi al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di rigetto.

  • art. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen.

    Citati in riferimento all'escussione di testimoni e all'utilizzo di dichiarazioni rese ai sensi di tali norme nel processo, richiamati per spiegare l'origine di alcune dichiarazioni valutate in fatto.

Massime di principio

  • Per contestare una rapina sostenendo un "diritto" sul bene è necessario provare un titolo giuridico azionabile (p.es. proprietà o possesso), non bastano affermazioni generiche di pagamento se il bene è intestato a terzi.
  • L'azione possessoria richiede che il ricorrente abbia avuto il possesso del bene: l'assenza di possesso impedisce di trasformare l'impossessamento violento in esercizio di un diritto civilistico.
  • La testimonianza della persona offesa può costituire, da sola, base della condanna se il giudice di merito ne motiva credibilità e attendibilità; la Cassazione non riforma valutazioni di fatto adeguatamente motivate salvo manifeste contraddizioni.
  • Per impugnare con successo la dosimetria della pena in cassazione è necessario mostrare l'insufficienza o illogicità della motivazione concreta del giudice di merito, non contestare in termini generici.
  • Riscontri materiali e comportamentali (ritrovamento di mezzi, ammissioni agli organi di polizia) costituiscono elementi di corroborazione significativi della versione della persona offesa.
  • In sede di legittimità i profili di fatto e di credibilità hanno margini di sindacato limitati: le censure devono evidenziare contraddizioni manifeste o vizii logici nella motivazione del giudice di merito.

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