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Ordinanza

Ordinanza n. 187/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto della richiesta di nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. -OMISSIS-, registrato al n. partica -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-; nonché per l’accertamento della fondatezza della richiesta di conversione di cui trattasi.

Giustizia amministrativa202600496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di conversione del permesso di soggiorno, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e l’accertamento della fondatezza della richiesta. Il diniego era fondato sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo cui il datore di lavoro non disponeva di capacità economica, patrimoniale ed equilibrio economico-finanziario idonei a sostenere gli oneri retributivi e assicurativi derivanti dall’instaurazione del rapporto di lavoro, anche considerando il costo della manodopera già impiegata. In particolare, dalla dichiarazione IVA relativa al 2024 risultavano un volume d’affari di € 140.984,00 e acquisti e importazioni per € 145.836,00, con una differenza negativa di € 4.852,00; a tale dato si aggiungeva il costo della manodopera già in forza, quantificato in € 9.250,00, oltre all’ulteriore costo relativo al lavoratore richiedente. Il ricorrente ha contestato genericamente tale valutazione, deducendo che dalla documentazione reperita presso il datore di lavoro emergeva un reddito netto di esercizio di € 34.496,72, già depurato dei costi di esercizio e della manodopera, e che sarebbe stata quindi dimostrata la capacità di sostenere il rapporto di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente si era limitato a contestare genericamente l’ampia motivazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, senza confrontarsi puntualmente con i dati risultanti dalla dichiarazione IVA e dalle banche dati INPS, né chiarire in modo adeguato la rilevanza del reddito netto indicato rispetto agli specifici elementi economico-finanziari posti a fondamento del parere negativo. Non è stata quindi ravvisata, nella fase cautelare, una ragionevole previsione di fondatezza del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti cautelari, con particolare riguardo al fumus boni iuris; l’istanza è stata respinta per la sua insussistenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione generica della motivazione posta a fondamento di un diniego amministrativo non è sufficiente a integrare il fumus boni iuris quando l’amministrazione abbia esposto specifici dati istruttori ed economico-finanziari a sostegno della decisione.
  • Nel procedimento di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, la valutazione della capacità del datore di lavoro di sostenere gli oneri retributivi e assicurativi può fondarsi sull’esame coordinato dei dati fiscali relativi all’impresa e dei costi della manodopera già impiegata, oltre che del nuovo rapporto lavorativo.
  • La mera allegazione di un reddito netto positivo del datore di lavoro non dimostra, di per sé, l’illegittimità del diniego fondato su ulteriori dati fiscali e previdenziali, se il ricorrente non chiarisce puntualmente la loro erroneità o irrilevanza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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