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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26823/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi denunciavano, con riferimento alle decisioni della Corte d'appello: (a) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte avrebbe assolto De Cristofaro per la truffa semplice (capo 1) e contestualmente confermato la condanna per la truffa aggravata ai danni della Regione Puglia (capo 2), nonostante quest'ultima presupponga proprio la condotta per la quale era intervenuta l'assoluzione; (b) uso di un parametro di valutazione non codicistico (si è richiamata la "verosimiglianza" invece del criterio del "ragionevole dubbio"); (c) omissione di effetti giuridici riconducibili al "recesso attivo" ai sensi dell'art. 56, comma 3 c.p.; (d) mancata valutazione coerente della consapevolezza della falsità della polizza. Il Pubblico Ministero (Sost. Proc. Gen.) aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per il capo 2) perché estinto per prescrizione e l'annullamento con rinvio per il capo 1).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha constatato la manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello (contrasto inconciliabile tra assoluzione per il capo 1 e condanna per il capo 2) e l'uso di canoni errati di giudizio). Conseguentemente: (a) ha annullato senza rinvio la sentenza in relazione al capo 2) (artt. 81, 48, 56, 640-bis c.p.) perché il reato è estinto per prescrizione; (b) ha annullato la sentenza anche con riferimento alle statuizioni civili connesse ai capi 1) e 2) per vizio di motivazione e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (ai sensi dell'art. 622 c.p.p.) affinché valuti, con plena cognitio delle prove, la sussistenza della responsabilità civile nata dalla condotta descritta, stante l'impossibilità di riesaminare la responsabilità penale per la prescrizione. In sintesi: condanna penale sul capo 2) estinta per prescrizione (annullamento senza rinvio); questioni di responsabilità civile rimesse al giudice civile competente.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma sostanziale sulla truffa semplice; la Corte ha rilevato che l'assoluzione per il capo 1) (truffa semplice) è stata motivata in modo inconciliabile con la condanna relativa al capo 2).

  • art. 640-bis c.p.

    Norma sulla truffa aggravata ai danni dello Stato/ente pubblico; il capo 2) era contestato anche per questo articolo, la condanna relativa è stata poi dichiarata estinta per prescrizione.

  • artt. 81, 48, 56 c.p.

    Riferimenti a concorso e alle cause di giustificazione/ eventualmente recesso attivo (art.56): la Corte ha censurato l'accertamento del cosiddetto "recesso attivo" e la mancata conseguente applicazione dell'effetto previsto dall'art.56, comma 3.

  • art. 56, comma 3 c.p.

    Disciplina del recesso dall'accordo criminoso; la sentenza impugnata ha riconosciuto il recesso attivo senza trarne le conseguenze giuridiche richieste dalla norma, motivo di vizio di motivazione.

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    Norme sul contraddittorio scritto e sulla trattazione orale: la Corte ha svolto il procedimento in contraddittorio scritto in assenza di istanze di trattazione orale.

  • art. 578 c.p.p.

    Disposizione che impegna il giudice d'appello a valutare la responsabilità civile anche se il reato è estinto; la Cassazione ha richiamato la necessità di una piena valutazione delle prove ai fini civili quando la parte civile è costituita.

  • art. 622 c.p.p.

    Norma che disciplina il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; la Cassazione ha disposto il rinvio al giudice civile per la valutazione della responsabilità civile emersa dai capi impugnati.

  • art. 129, comma 2 c.p.p.

    Canone di giudizio "semplificato" per il giudice penale quando è assente la parte civile; la Corte ha affermato che tale canone non è adeguato quando la responsabilità civile deve essere valutata (occorre plena cognitio).

Massime di principio

  • Se vi è una manifesta contraddittorietà tra un'assoluzione su una condotta e la conferma di una condanna che presuppone quella stessa condotta, la cassazione annullerà per vizio di motivazione.
  • Quando il reato è estinto per prescrizione, la responsabilità penale non può più essere riesaminata; tuttavia, se è presente una parte civile, le questioni di responsabilità civile devono essere valutate (con piena analisi delle prove) e possono essere decise dal giudice civile competente, su rinvio ex art. 622 c.p.p.
  • Il giudice d'appello, chiamato a decidere sulla responsabilità civile dopo la prescrizione, deve evitare canoni di giudizio semplificati (es. art.129, comma 2 c.p.p.) e procedere a una piena valutazione probatoria (art.578 c.p.p.).
  • Il riconoscimento di un 'recesso attivo' senza l'esplicitazione e applicazione degli effetti previsti dall'art.56 c.p. costituisce un vizio di motivazione rilevante.
  • In sede di impugnazione, l'uso di parametri non codicistici (es. "verosimiglianza" invece di "ragionevole dubbio") è vizio di motivazione che può portare all'annullamento della sentenza.
  • Se la Corte di cassazione accerta la prescrizione non contestata dal pubblico ministero, di regola non si rinvia il giudizio penale ma si rimandano le questioni civili al giudice civile competente, per ragioni di separazione tra giudizio penale e civile e principio di economia processuale.

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