Cassazione Penale, Ordinanza n. 00232/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva rideterminato la pena in sede di rinvio, è stata quindi mantenuta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 15 novembre 2023, pronunciata in sede di rinvio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p. per prescrizione maturata nel corso del giudizio di rinvio. Con il secondo motivo ha contestato, in sostanza, l'eccessività della pena irrogata all'esito della rideterminazione sanzionatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, a seguito di annullamento con rinvio limitato alla sola pena, l'accertamento del reato e della responsabilità è definitivo e non può essere dichiarata la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale; ha inoltre osservato che, comunque, la recidiva contestata incide sul calcolo della prescrizione. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica, specie quando la pena è prossima al minimo edittale.
Norme richiamate
art. 372 c.p.
Il reato oggetto di contestazione era la falsa testimonianza; la Corte non ne ha discusso il merito, ma solo la questione della prescrizione in sede di rinvio.
art. 157, comma 2, c.p.
La recidiva reiterata e infraquinquennale è stata considerata incidente sul calcolo del tempo necessario a prescrivere, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale.
art. 161, comma 2, c.p.
La recidiva è stata ritenuta rilevante anche ai fini dell'effetto interruttivo/sospensivo sul termine di prescrizione.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve essere effettuata secondo i criteri legali di commisurazione della pena.
art. 133 c.p.
La determinazione del trattamento sanzionatorio deve essere sorretta dai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito.
Massime di principio
- Quando l'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione riguarda esclusivamente la rideterminazione della pena, l'accertamento del reato e della responsabilità diventa definitivo e nel giudizio di rinvio non può essere dichiarata la prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di annullamento parziale.
- La recidiva reiterata e infraquinquennale incide sul computo della prescrizione come circostanza aggravante ad effetto speciale e deve essere considerata anche se giudicata equivalente o subvalente nel bilanciamento con le attenuanti.
- La censura sulla misura della pena è inammissibile in cassazione quando tende soltanto a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, se la pena è stata determinata dal giudice di merito in modo non arbitrario e con motivazione congrua.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione.
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