Sentenza n. 10406/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del decreto n. 2164 del 27 maggio 2025, notificato in pari data, con cui il Ministero dell'Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l'esclusione del ricorrente dal concorso volto all'assunzione di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco; - del verbale n. 123 del 20 maggio 2025, siccome menzionato nel decreto suindicato, con cui la Commissione ha ritenuto, a carico del ricorrente, sussistente la causa di esclusione “TBC latente” ai sensi del decreto del 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, c. 4, allegato A punto 1; - del decreto n. 166 del 4 novembre 2019, art. 1, c. 4, Allegato A punto 1, ove dovesse interpretarsi – secondo il Ministero dell'Interno - nel senso che il quadro clinico del ricorrente vada ritenuto causa di non idoneità alla mansione di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risulti comunque lesivo dell'interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per l'assunzione di 300 vigili del fuoco, adottata per giudizio di non idoneità fondato sulla presenza di tubercolosi latente, unitamente al verbale della Commissione sanitaria e alla disposizione regolamentare applicata
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, e dell'allegato A, punto 1, del d.m. n. 166/2019, la violazione degli artt. 1, 3 e 97 Cost. e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, irragionevolezza e difetto di proporzionalità. Ha sostenuto che la tubercolosi latente costituisce un'infezione non contagiosa e non una malattia attiva, priva, nel suo caso, di sintomi o controindicazioni allo svolgimento delle mansioni di vigile del fuoco. Ha inoltre prodotto documentazione sanitaria attestante il trattamento effettuato, l'assenza di tubercolosi polmonare attiva e la compatibilità della propria condizione con l'attività lavorativa. In subordine, ha contestato la legittimità della disposizione regolamentare ove interpretata nel senso di rendere automaticamente ostativa qualsiasi tubercolosi latente, senza valutazione della concreta situazione clinica del candidato. Il Ministero ha sostenuto che il d.m. n. 166/2019 qualifica come causa di non idoneità la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare, attiva o latente, e che la positività al quantiferon potrebbe evolvere in fase attiva in condizioni di stress psicofisico. Il Tribunale ha disposto una verificazione medico-scientifica, dalla quale è emerso che il ricorrente presenta un'infezione tubercolare latente, già trattata, in assenza di fattori clinici o comorbidità tali da rendere prevedibile una progressione verso la malattia attiva.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di esclusione è stato annullato. Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione avesse applicato la previsione del d.m. n. 166/2019 in modo automatico, considerando la sola presenza di tubercolosi latente e omettendo di valutare il contesto anamnestico e clinico generale del candidato, la concreta incidenza della condizione sull'idoneità alle mansioni operative e il rischio effettivo di evoluzione in malattia attiva. La disposizione deve essere interpretata secondo la sua ratio, nonché alla luce dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione: la tubercolosi latente è causa di esclusione soltanto quando, in relazione alla concreta situazione del candidato, costituisca un apprezzabile fattore di rischio per la salute propria o altrui e per lo svolgimento delle funzioni operative. La verificazione ha escluso, nel caso concreto, che la condizione del ricorrente fosse indicativa di menomazioni o limitazioni lavorative o predittiva di possibili peggioramenti della salute; ha inoltre rilevato che lo stress psicofisico, in assenza di specifiche comorbidità, non costituisce di per sé un fattore di rischio qualificato per la progressione dell'infezione. Le spese processuali sono state compensate, mentre il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in 700 euro.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
«la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare, in fase attiva o latente»
La disposizione non può essere applicata nel senso di rendere automaticamente ostativa qualsiasi tubercolosi latente; deve essere interpretata in modo coerente con la ratio della disciplina e con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione.
Allegato A, punto 1, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
«la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare, in fase … latente»
La tubercolosi latente costituisce causa di esclusione soltanto quando il contesto anamnestico e clinico concreto, inclusa l'eventuale presenza di comorbidità, renda apprezzabile il rischio di progressione in fase attiva o di incompatibilità con le funzioni operative.
art. 3 Cost.
Richiede che le limitazioni all'accesso al lavoro fondate sulle condizioni di salute siano ragionevoli e giustificate, senza equiparare condizioni cliniche lievi o non invalidanti a patologie effettivamente incompatibili con le mansioni.
art. 97 Cost.
La disciplina dell'idoneità sanitaria è collegata al buon andamento dell'attività amministrativa e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, ma non consente esclusioni prive di adeguata giustificazione clinica.
art. 21 CDFUE
Rileva quale parametro eurounitario del principio di non discriminazione nell'interpretazione delle cause di esclusione fondate sulle condizioni di salute.
direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000
È richiamata quale fonte del principio di non discriminazione, in connessione con l'esigenza di interpretare restrittivamente e ragionevolmente le limitazioni all'accesso al lavoro.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Hanno consentito al Tribunale di disporre una verificazione medico-scientifica sulla condizione clinica del candidato e sulla sua effettiva incidenza sull'idoneità alle mansioni.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Una disposizione che individua nella tubercolosi latente una causa di non idoneità per l'accesso ai ruoli operativi dei vigili del fuoco deve essere interpretata nel senso che l'esclusione è legittima solo quando, alla luce del concreto quadro anamnestico e clinico del candidato, l'infezione costituisca un apprezzabile fattore di rischio per la salute del candidato, dei colleghi o degli utenti del servizio, oppure una concreta controindicazione allo svolgimento delle mansioni.
- La mera presenza di un'infezione tubercolare latente non giustifica automaticamente l'esclusione da un impiego operativo quando l'infezione sia stata trattata, non presenti sintomi o limitazioni funzionali e, in assenza di specifiche comorbidità, il rischio di progressione verso la malattia attiva sia marginale.
- L'amministrazione, nell'applicare cause di esclusione fondate su condizioni sanitarie, deve svolgere una valutazione individualizzata della situazione clinica del candidato; non è sufficiente richiamare in astratto la possibile evoluzione della patologia o le condizioni di stress proprie dell'attività lavorativa.
- Le limitazioni all'accesso al lavoro fondate su condizioni di salute devono essere strettamente necessarie e adeguatamente giustificate rispetto alle finalità di tutela della salute, della sicurezza dei luoghi di lavoro e del buon andamento dell'amministrazione; sono illegittime le esclusioni automatiche prive di adeguata correlazione con l'effettiva idoneità alle mansioni.
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