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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9486 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Friuli Venezia Giulia che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2006 ai fini IRES, IRAP e IVA. I motivi riguardavano: la mancata allegazione, all'avviso, del contratto di mutuo richiamato dall'Ufficio e la conseguente asserita violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente; l'illegittima valorizzazione di elementi anteriori al periodo d'imposta, delle perdite pluriennali, dei finanziamenti infruttiferi dei soci, degli studi di settore e dei dati relativi a un mutuo; infine, l'errata valutazione dei valori immobiliari risultanti dal Borsino Immobiliare e dall'OMI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché denunciava, con il vizio di motivazione, una questione di diritto e non l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l'accertamento non si fondava sulla presunzione legale di coincidenza tra corrispettivo e valore normale, ormai eliminata, ma su una pluralità di presunzioni semplici ritenute complessivamente gravi, precise e concordanti, tra cui i prestiti infruttiferi dei soci. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile o comunque infondato, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.500, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    L'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

    L'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su una pluralità di elementi presuntivi, valutati complessivamente, senza necessità di una presunzione legale di corrispondenza tra prezzo dichiarato e valore normale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2

    L'esistenza di operazioni imponibili non dichiarate può essere desunta anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

    Anche ai fini IVA l'Amministrazione può utilizzare elementi indiziari plurimi, purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La società ha invocato l'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati nell'avviso, ma la censura è stata proposta sotto un vizio processuale non idoneo, perché riguardava una questione di diritto e non un fatto controverso.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    Il vizio di motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    In cassazione non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o prospettare una diversa ricostruzione dei fatti; occorre indicare uno specifico fatto decisivo omesso, oppure una motivazione insanabilmente contraddittoria.

  • Legge 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5

    La disposizione ha eliminato la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo effettivo e valore normale, ripristinando la necessità di una valutazione basata su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con effetto retroattivo secondo la sentenza.

Massime di principio

  • Un accertamento fiscale può essere ritenuto legittimo anche sulla base di una pluralità di indizi, se valutati nel loro insieme e dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Prestiti infruttiferi dei soci di importo significativo rispetto ai loro redditi dichiarati possono costituire un elemento presuntivo rilevante per contestare maggiori ricavi o imponibili della società, soprattutto se inseriti in un quadro indiziario più ampio.
  • I valori del Borsino Immobiliare, dell'OMI o di altri strumenti estimativi non sono necessariamente decisivi da soli, ma possono concorrere con altri elementi a sostenere l'accertamento.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • La denuncia di omessa o insufficiente motivazione deve riguardare un fatto storico controverso e decisivo, chiaramente individuato; non può essere utilizzata per contestare genericamente una questione giuridica o il peso attribuito alle prove.
  • La mancata allegazione di un documento richiamato nell'avviso deve essere contestata con una specifica censura di violazione di legge o di invalidità dell'atto, non esclusivamente mediante il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

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