Cassazione Penale, Sentenza n. 27771/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione ex art. 643 c.p.p. per la pena espiata in forza di condanna poi annullata in sede di revisione. La Corte territoriale aveva rigettato la richiesta ritenendo che il ricorrente avesse dato causa all'errore giudiziario per colpa grave, in particolare per aver scelto il rito abbreviato non subordinato a integrazione probatoria e per essersi avvalso del silenzio (anche in sede di convalida del fermo), senza introdurre prima nel processo gli elementi poi determinanti per il proscioglimento. Il ricorrente contestava la mancata motivazione sul nesso causale tra le sue scelte difensive e l'errore giudiziario e l'assenza di confronto con la sentenza di proscioglimento emessa in sede di revisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame. La Suprema Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte territoriale: mancavano l'esplicitazione degli elementi probatori sopravvenuti, il confronto con la motivazione della sentenza di proscioglimento e la prova che la condotta colposa del richiedente abbia avuto un apporto esclusivo e diretto nella determinazione dell'errore giudiziario. La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, ai fini dell'esclusione della riparazione per colpa grave sotto l'art. 643 c.p.p., è necessario accertare che la condotta del danneggiato abbia esclusivamente cagionato l'errore e non si sia limitata a concorrervi.
Norme richiamate
art. 643 cod. proc. pen.
Norma applicabile alla riparazione per errore giudiziario; richiede che la colpa grave del richiedente abbia cagionato l'errore giudiziario in modo esclusivo, non semplicemente concorrente, per escludere il diritto alla riparazione.
art. 314 cod. proc. pen.
Disposizione sulla riparazione per ingiusta detenzione che, a differenza dell'art. 643, può considerare anche il concorso del comportamento del detenuto alla determinazione dell'evento. La Corte ha distinto l'ambito applicativo di questa norma rispetto a quello dell'art. 643.
art. 630, lett. c, cod. proc. pen.
Prevede la revisione quando sopravvengono nuove prove; richiamata in relazione alla modalità di proscioglimento del ricorrente per 'sopravvenienza o scoperta di nuove prove', e alla necessità di valutare se tali prove potevano essere prodotte anteriormente.
Massime di principio
- Per escludere la riparazione ex art. 643 c.p.p. la colpa grave del richiedente deve essere causa esclusiva dell'errore giudiziario e non una mera concorrenza: il giudice della riparazione deve dimostrare il nesso causale esclusivo.
- Il semplice utilizzo di scelte difensive lecite (es. silenzio, rito abbreviato) non costituisce automaticamente colpa grave ostativa: occorre dimostrare che tali scelte abbiano concretamente impedito l'emergere delle prove decisive.
- Il giudice della riparazione è tenuto a confrontarsi esplicitamente con la motivazione della sentenza di proscioglimento (revisione), valutando se e come le prove sopravvenute avrebbero potuto essere raccolte o prodotte prima.
- Quando il proscioglimento deriva da dichiarazioni di terzi o da prove successivamente acquisite, il valutatore deve verificare se quelle fonti erano effettivamente disponibili e utilizzabili in precedenza e se il comportamento dell'imputato ha impedito il loro uso.
- Occorre una rigorosa motivazione: non bastano richiami generici a 'mezzi di prova sopravvenuti' o alla circostanza che il ricorrente non abbia prodotto in precedenza determinati elementi; il giudice deve spiegare perché quel comportamento integri colpa grave e perché essa abbia avuto efficacia causale esclusiva.
- La distinzione tra art. 314 e art. 643 è rilevante: per la riparazione dell'ingiusta detenzione si può tener conto del concorso del comportamento del detenuto, mentre per l'errore giudiziario ex art. 643 la soglia richieste è più stringente.
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