Sentenza del 21/05/2018 n. 2309 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Base imponibile - Factoring maturity - Indeducibilità di costi - Trasferimento al pooler della liquidità - Antieconomicità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES dei costi sostenuti per un'operazione di factoring maturity o pro soluto. L'operazione prevedeva il trasferimento a un factor della liquidità derivante dalla monetizzazione dei crediti, con costi elevati per commissioni, finanziamento e assicurazione del credito. L'amministrazione ha ritenuto antieconomico l'utilizzo del factoring, poiché la liquidità non sarebbe stata impiegata per incrementare il capitale circolante e il volume d'affari, ma trasferita alla capogruppo. Secondo questa ricostruzione, la società avrebbe potuto cedere i crediti direttamente alla consociata francese, evitando i costi del factor. L'operazione è stata quindi considerata priva di una valida giustificazione economica e non inerente alla gestione della società.
La decisione
I costi dell'operazione di factoring sono stati ritenuti indeducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES, in quanto l'operazione è stata giudicata antieconomica e non giustificata da effettive esigenze finanziarie della cedente. La valutazione dell'amministrazione non è stata considerata una sostituzione nelle scelte imprenditoriali, ma un controllo sulla coerenza economica dell'operazione e sulle alternative concretamente praticabili.
Norme richiamate
Articolo 2082 del Codice civile
La norma riconosce l'autonomia dell'imprenditore nell'organizzazione e nella gestione dell'impresa. Tale autonomia non impedisce però all'amministrazione finanziaria di verificare la razionalità economica delle operazioni e la loro effettiva inerenza all'attività d'impresa.
Normativa IRES sulla determinazione del reddito d'impresa
I costi sono deducibili soltanto se riferibili all'attività d'impresa e sostenuti secondo una logica economicamente coerente. Un'operazione formalmente esistente può essere esclusa dal reddito imponibile se risulta priva di effettiva utilità aziendale o manifestamente antieconomica.
Massime di principio
- La deducibilità dei costi di factoring richiede che l'operazione sia effettivamente collegata alle esigenze finanziarie e produttive della società.
- Il factoring può essere contestato quando la liquidità ottenuta non viene utilizzata nell'attività d'impresa, ma trasferita a soggetti collegati senza una specifica giustificazione economica.
- L'amministrazione finanziaria può valutare l'antieconomicità dell'operazione e confrontarla con alternative ragionevoli, senza violare in sé l'autonomia imprenditoriale.
- Quanto più i costi di factoring sono elevati rispetto ai benefici ottenuti, tanto maggiore è l'esigenza di documentare le ragioni finanziarie, commerciali o assicurative della scelta.
- Per sostenere la deducibilità occorre dimostrare l'inerenza, l'effettiva utilità per l'impresa, l'impiego della liquidità nel ciclo operativo e la convenienza o necessità dell'operazione rispetto ad alternative infragruppo o di mercato.
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