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Sentenza

Sentenza del 21/05/2018 n. 2309 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ires - Base imponibile - Factoring maturity - Indeducibilità di costi - Trasferimento al pooler della liquidità - Antieconomicità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES dei costi sostenuti per un'operazione di factoring maturity o pro soluto. L'operazione prevedeva il trasferimento a un factor della liquidità derivante dalla monetizzazione dei crediti, con costi elevati per commissioni, finanziamento e assicurazione del credito. L'amministrazione ha ritenuto antieconomico l'utilizzo del factoring, poiché la liquidità non sarebbe stata impiegata per incrementare il capitale circolante e il volume d'affari, ma trasferita alla capogruppo. Secondo questa ricostruzione, la società avrebbe potuto cedere i crediti direttamente alla consociata francese, evitando i costi del factor. L'operazione è stata quindi considerata priva di una valida giustificazione economica e non inerente alla gestione della società.

La decisione

I costi dell'operazione di factoring sono stati ritenuti indeducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES, in quanto l'operazione è stata giudicata antieconomica e non giustificata da effettive esigenze finanziarie della cedente. La valutazione dell'amministrazione non è stata considerata una sostituzione nelle scelte imprenditoriali, ma un controllo sulla coerenza economica dell'operazione e sulle alternative concretamente praticabili.

Norme richiamate

  • Articolo 2082 del Codice civile

    La norma riconosce l'autonomia dell'imprenditore nell'organizzazione e nella gestione dell'impresa. Tale autonomia non impedisce però all'amministrazione finanziaria di verificare la razionalità economica delle operazioni e la loro effettiva inerenza all'attività d'impresa.

  • Normativa IRES sulla determinazione del reddito d'impresa

    I costi sono deducibili soltanto se riferibili all'attività d'impresa e sostenuti secondo una logica economicamente coerente. Un'operazione formalmente esistente può essere esclusa dal reddito imponibile se risulta priva di effettiva utilità aziendale o manifestamente antieconomica.

Massime di principio

  • La deducibilità dei costi di factoring richiede che l'operazione sia effettivamente collegata alle esigenze finanziarie e produttive della società.
  • Il factoring può essere contestato quando la liquidità ottenuta non viene utilizzata nell'attività d'impresa, ma trasferita a soggetti collegati senza una specifica giustificazione economica.
  • L'amministrazione finanziaria può valutare l'antieconomicità dell'operazione e confrontarla con alternative ragionevoli, senza violare in sé l'autonomia imprenditoriale.
  • Quanto più i costi di factoring sono elevati rispetto ai benefici ottenuti, tanto maggiore è l'esigenza di documentare le ragioni finanziarie, commerciali o assicurative della scelta.
  • Per sostenere la deducibilità occorre dimostrare l'inerenza, l'effettiva utilità per l'impresa, l'impiego della liquidità nel ciclo operativo e la convenienza o necessità dell'operazione rispetto ad alternative infragruppo o di mercato.

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