Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 785/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., “dei seguenti atti: 1. Autorizzazione Unica ZES n. 590 del 30 dicembre 2025, rilasciata dalla Struttura di Missione ZES alla società MIDA ALLUMINIO S.R.L. ai sensi dell'art. 15, D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, per la "realizzazione di un opificio industriale per la lavorazione di profilati ed elementi in alluminio e relativa logistica dei prodotti finiti" nel Comune di San Giuseppe Vesuviano, Via Enrico Carillo (N.C.T. foglio 14, particelle nn. 44 – 49 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 375 – 460 – 461 – 584 – 585 – 628 – 1095 – 1489 – 1490), ID Pratica n. 05444620636-01082025-1735; 2. Verbale della seduta sincrona della Conferenza di Servizi del 17 dicembre 2025, (doc. n. 4) nella parte in cui si dà atto dell'assenza delle amministrazioni dissenzienti equiparandola a silenzio-assenso, si acquisiscono osservazioni integrative della società proponente successivamente alla chiusura della seduta e si dispone la riserva sulle determinazioni conclusive; 3. Ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione: la determinazione conclusiva del RUP, ing. Salvatore Puca; la PEC di indizione della Conferenza di Servizi prot. n. ZES_MEZZOGIORNO/NA 0021019/04-09-2025, nella parte in cui non reca nel proprio corpo il calendario della riunione sincrona; ogni eventuale provvedimento di variante urbanistica adottato o in corso di adozione ai sensi dell'art. 15, co. 6, D.L. 124/2023.”

Giustizia amministrativa202601316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione Unica ZES n. 590 del 30 dicembre 2025, nonché il verbale della Conferenza di servizi del 17 dicembre 2025 e gli atti presupposti e consequenziali relativi alla realizzazione di un opificio industriale nel Comune ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare anche monocratica, l’Autorizzazione Unica ZES rilasciata alla società controinteressata per la realizzazione di un opificio industriale destinato alla lavorazione di profilati ed elementi in alluminio e alla logistica dei prodotti finiti. Sono stati contestati anche il verbale della seduta sincrona della Conferenza di servizi, nella parte in cui avrebbe equiparato l’assenza delle amministrazioni dissenzienti al silenzio-assenso, acquisito osservazioni integrative della proponente dopo la chiusura della seduta e disposto una riserva sulle determinazioni conclusive; la determinazione conclusiva del RUP; la PEC di indizione della Conferenza, per la mancata indicazione nel corpo dell’atto del calendario della riunione sincrona; nonché ogni eventuale variante urbanistica adottata o in corso di adozione ai sensi dell’art. 15, comma 6, d.l. n. 124/2023. L’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di censura, ma rileva che, per il tipo di doglianze proposte, il ricorso richiede un approfondimento incompatibile con la fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito la domanda cautelare nel merito, reputando le censure non adeguatamente delibabili in sede cautelare e necessitanti di un più approfondito esame nella fase di merito. In applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato sollecitamente l’udienza pubblica per la discussione del ricorso il 24 settembre 2026, senza sospendere l’Autorizzazione Unica ZES. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità della costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, poiché le procure definite “speciali” contenevano soltanto un generico riferimento a tutte le cause attive o passive dell’Azienda, senza individuare oggetto del ricorso, parti, autorità giudiziaria e altri elementi identificativi della controversia. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., è stato assegnato a tutte le parti un termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie sulla questione. Il TAR ha escluso, allo stato, la regolarizzazione ex tunc della procura ai sensi degli artt. 182, comma 2, c.p.c. e 39 c.p.a., richiamando il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2025. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla l. 13 novembre 2023, n. 162

    Costituisce la base normativa indicata per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ZES e per l’eventuale variante urbanistica richiamata nel ricorso; l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il comma 10 consente, quando la causa cautelare richiede approfondimenti incompatibili con la decisione immediata, di fissare sollecitamente l’udienza di merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato applicato per assicurare una rapida definizione nel merito senza adottare, nella fase cautelare, una misura sospensiva.

  • art. 73 c.p.a.

    Il comma 3 è stato utilizzato per sottoporre al contraddittorio delle parti la possibile inammissibilità della costituzione dell’Azienda Sanitaria e assegnare un termine per memorie.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone il previo contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio che il giudice intenda porre a fondamento della decisione.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    È richiamato, con l’art. 39 c.p.a., in relazione alla possibile regolarizzazione della procura; il Collegio ne esclude l’operatività ex tunc nel caso considerato.

  • art. 39 c.p.a.

    Prevede il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, richiamato per la questione della regolarizzazione della procura.

Massime di principio

  • Quando le censure dedotte contro un provvedimento amministrativo richiedono un approfondito esame fattuale e giuridico non compatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può non pronunciarsi immediatamente sulla sospensione e fissare sollecitamente l’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La procura alle liti conferita a un difensore per un giudizio amministrativo deve essere effettivamente speciale e contenere elementi idonei a individuare la controversia, tra cui l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità giudiziaria; un riferimento generico a tutte le cause dell’ente non è sufficiente.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio la possibile inammissibilità della costituzione di una parte per difetto di procura speciale, deve instaurare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine perentorio per il deposito di memorie.
  • Secondo il principio richiamato dall’ordinanza, il difetto della procura speciale non è suscettibile di regolarizzazione con efficacia retroattiva ex artt. 182, comma 2, c.p.c. e 39 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGrandi opere e infrastrutture strategicheRegioni e rapporti tra livelli di governoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.