Cassazione Civile, Sentenza n. 13381/2020 del 01/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La lite riguardava due cartelle di pagamento per contributi di bonifica non versati per gli anni 2008 e 2010, iscritti a ruolo dal consorzio in relazione a un terreno di proprietà della società, sul quale insisteva la caserma dei Vigili del Fuoco di Frosinone. La Commissione tributaria provinciale di Frosinone aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che il terreno non fosse interessato dai lavori di bonifica e che, ricadendo in zona di espansione urbana, mancasse il presupposto impositivo. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5741/11/2017 depositata il 5 ottobre 2017, aveva rigettato l’appello del consorzio, confermando la decisione sulla base dell’efficacia preclusiva di una precedente sentenza passata in giudicato relativa ai contributi per il medesimo terreno negli anni 2006 e 2007. Il consorzio ha proposto sette motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., contestando che il giudicato relativo ad annualità diverse potesse precludere il nuovo esame, anche perché fondato sulla valutazione delle prove e senza produzione di copia autentica della sentenza; 2) violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per avere la CTR rilevato d’ufficio il giudicato esterno; 3) violazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in relazione al raddoppio del contributo unificato nel processo tributario; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere deciso sulla base di un giudicato esterno mai prospettato nei gradi di merito; 5) ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame delle eccezioni formulate contro la sentenza impugnata; 6) violazione dell’art. 115 c.p.c., per omessa valutazione della documentazione relativa all’obbligo contributivo; 7) violazione degli artt. 2 e 3 della L.R. n. 4/1984, per avere escluso la contribuenza in ragione della classificazione urbanistica del terreno senza porre a carico della contribuente la prova dell’inesistenza di un beneficio fondiario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti tutti gli altri, senza quindi deciderli nel merito. Ha chiarito che, nei tributi periodici, il giudicato relativo a un’annualità può vincolare il giudizio su altre annualità soltanto quanto a fatti integranti elementi costitutivi stabili o tendenzialmente permanenti, comuni ai diversi periodi; non vincola invece rispetto a elementi variabili nel tempo. Nel caso concreto la precedente decisione riguardava la valutazione delle prove sulla destinazione urbanistica del terreno, qualificazione suscettibile di modificarsi negli anni, e tale valutazione probatoria non poteva impedire al giudice di esaminare autonomamente le prove offerte per le annualità 2008 e 2010. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio per il nuovo esame, in particolare delle circostanze addotte dalle parti sulla sussistenza o insussistenza del presupposto impositivo. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
In ragione di siffatta complessità oggettiva, associata all’autonomia dei singoli periodi d’imposta (che, ex art. 7 del T.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un’unica obbligazione tributaria corrispondente a più periodi (v. già Cass. n. 14714 del 2001).
L’efficacia preclusiva del giudicato esterno in materia tributaria va coordinata con l’autonomia delle obbligazioni relative ai singoli periodi d’imposta: può riguardare, tra annualità diverse, soltanto l’accertamento di elementi di fatto necessariamente comuni, stabili o tendenzialmente permanenti, e non elementi variabili né la valutazione delle prove raccolte in un diverso giudizio.
art. 7 T.U.I.R.
In ragione di siffatta complessità oggettiva, associata all’autonomia dei singoli periodi d’imposta (che, ex art. 7 del T.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un’unica obbligazione tributaria corrispondente a più periodi (v. già Cass. n. 14714 del 2001).
L’autonomia dei periodi d’imposta esprime un principio generale applicabile a tutti i tributi: per ciascun periodo sorge un’obbligazione distinta, sicché il giudicato relativo a un’annualità può estendersi a un’altra solo nei limiti degli elementi costitutivi stabili e comuni.
Massime di principio
- Nel processo tributario, poiché ciascun periodo d’imposta dà luogo a un’obbligazione autonoma, il giudicato formatosi su un’annualità non preclude automaticamente l’esame della controversia relativa a un’altra annualità del medesimo tributo.
- Il giudicato relativo a un periodo d’imposta può vincolare i giudizi su periodi diversi soltanto rispetto a fatti che costituiscano elementi della fattispecie necessariamente comuni, stabili o tendenzialmente permanenti; non vincola rispetto a elementi suscettibili di modificarsi nel tempo.
- La valutazione delle prove offerte in un giudizio tributario relativo a una determinata annualità non può, per effetto del giudicato, sottrarre al giudice di un diverso giudizio e di un’altra annualità il potere di valutare autonomamente le prove specificamente acquisite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13446/2020 del 01/07/2020
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13388/2020 del 01/07/2020
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13389/2020 del 01/07/2020
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13392/2020 del 01/07/2020
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13393/2020 del 01/07/2020
- Sentenza civile · 1 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13390/2020 del 01/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →