Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7916/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del decreto di revoca delle misure di accoglienza emesso dal Prefetto della Provincia di Roma il 24 gennaio 2025 e notificato il 5 marzo 2025;

Giustizia amministrativa202503530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per superamento della soglia reddituale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Roma, ai sensi dell'art. 23, lett. d), d.lgs. n. 142/2015, ha revocato la misura di accoglienza ritenendo superata la soglia dell'assegno sociale. L'amministrazione ha valorizzato i dati Unilav relativi a un rapporto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 4 giugno 2024 e con scadenza il 3 giugno 2025, dal quale risultava una retribuzione annua di euro 16.912,00, superiore alla soglia di euro 6.983,82. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 14 d.lgs. n. 142/2015, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e manifesta ingiustizia, contestando l'effettivo superamento dei limiti reddituali. Il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la mancata percezione della retribuzione, l'interruzione del rapporto di lavoro, altre circostanze sopravvenute incidenti sul reddito o specifiche condizioni di vulnerabilità e bisogno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ha applicato l'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, ritenendo la revoca un provvedimento vincolato: una volta accertato il superamento della soglia reddituale, l'amministrazione deve adottarla senza margini di discrezionalità. Pertanto, l'omissione procedimentale non è invalidante, poiché il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Quanto al motivo sostanziale, il giudice ha ritenuto comprovato, sulla base della documentazione istruttoria, il reddito annuo di euro 16.912,00, ampiamente superiore alla soglia dell'assegno sociale di euro 6.983,82. Tale dato è stato considerato sufficiente a dimostrare, in termini prognostici, l'autonomia economica e il stabile inserimento lavorativo del beneficiario, incompatibili con la permanenza delle esigenze di accoglienza. Il ricorrente non ha fornito prova contraria né allegato specifiche condizioni di vulnerabilità o bisogno. Le spese sono state integralmente compensate. È stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso del difensore demandata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 23, lett. d), d.lgs. n. 142/2015

    La revoca della misura di accoglienza è legittima quando il beneficiario supera la soglia reddituale rilevante, con conseguente venir meno delle esigenze di accoglienza.

  • art. 14 d.lgs. n. 142/2015

    La disposizione è richiamata quale disciplina collegata alla misura di accoglienza e ai relativi presupposti.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    L'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta dal ricorrente, ma non ha determinato l'annullamento della revoca.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non invalida un provvedimento vincolato quando sia dimostrato che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • La revoca della misura di accoglienza, quando sia fondata sull'accertato superamento della soglia reddituale prevista dalla legge, costituisce un provvedimento vincolato: verificato il presupposto economico, l'amministrazione non dispone di margini di discrezionalità sulla permanenza del beneficio.
  • In un procedimento vincolato, l'omessa comunicazione di avvio non comporta l'annullabilità del provvedimento se il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
  • La documentazione relativa a un rapporto di lavoro e alla retribuzione annua superiore alla soglia dell'assegno sociale può fondare la prognosi di autonomia economica e stabile inserimento lavorativo, idonea a giustificare la revoca dell'accoglienza.
  • A fronte dei dati reddituali acquisiti dall'amministrazione, il beneficiario che contesti la revoca deve fornire elementi specifici e concreti, quali la mancata percezione del reddito, l'interruzione del rapporto di lavoro, sopravvenienze rilevanti o condizioni di vulnerabilità; in mancanza, la revoca resta supportata dai relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.