Cassazione Penale, Sentenza n. 23452/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale rispetto alla condanna per tentato omicidio (fatto 18/10/2020) e ha dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare per residuo di pena superiore a due anni. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale: lamenta errata interpretazione dell'art. 47 L. 354/75 (sostenendo che non richieda completa emenda ma solo assenza di condotte negative) e contraddittorietà poiché risultavano assenti precedenti, rispetto delle prescrizioni e cura dei genitori ma il giudice ha comunque negato l'affidamento per mancanza di revisione critica e prospettiva lavorativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza ha motivato adeguatamente il diniego dell'affidamento sulla base delle risultanze dell'indagine socio-familiare (assenza di inizio di processo di revisione critica e atteggiamento di chiusura), nonché per l'assenza di attività lavorativa o disponibilità a svolgere attività socialmente utili. Ha ricordato i criteri prognostici per l'affidamento in prova e precisato che la decisione può fondarsi anche su informazioni dei servizi sociali e di polizia. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità della detenzione domiciliare ai sensi di legge per pena residua superiore a due anni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 L. 354/75
La norma richiede una prognosi ragionevole di reinserimento sociale; non si esige una completa emenda assoluta, ma devono sussistere elementi positivi che rendano ragionevole l'affidamento; il giudice può basare il diniego anche su risultanze negative dell'indagine socio-familiare e delle informazioni degli organi di polizia
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
Prevede l'inammissibilità della detenzione domiciliare quando la pena residua supera il limite previsto (qui > 2 anni), motivo per cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzato per la riproduzione limitata dei motivi del ricorso in cassazione (esposizione entro i limiti consentiti)
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Quadra il motivo di impugnazione relativo alla violazione e/o erronea applicazione di norme (censura di diritto) riguardo alla disciplina dell'affidamento
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Quadra la censura per contraddittorietà e illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto non sussistente tale vizio sulla base delle risultanze istruttorie
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, come disposto dalla Corte
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale richiede una prognosi positiva di reinserimento: non è necessario dimostrare una completa emenda, ma occorrono elementi concreti che rendano ragionevole il successo della misura
- Nel giudizio prognostico rilevano: natura del reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta detentiva, esito dell'indagine socio-familiare, disponibilità a lavoro/volontariato e segni di revisione critica; la mancanza di questi elementi può giustificare il diniego
- Le risultanze negative provenienti da UEPE, servizi sociali o forze di polizia possono da sole legittimare il diniego dell'affidamento se evidenziano una personalità o una condotta non compatibili con lo scopo rieducativo
- L'assenza di occupazione o il rifiuto di svolgere attività socialmente utili pesa negativamente nel giudizio di concedibilità dell'affidamento
- Per la detenzione domiciliare si deve rispettare il limite di pena residua previsto dalla norma (art. 47-ter); il superamento del limite rende la misura inammissibile
- In sede di cassazione non è consentito rinnovare la valutazione di merito o chiedere una diversa valutazione degli elementi probatori: la sindacabilità è limitata ai profili di diritto e ai vizi motivazionali rilevabili sui presupposti giuridici
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