Cassazione Penale, Sentenza n. 27164/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bari che li aveva ritenuti responsabili, in concorso con Lombardi Angelo, dei reati di estorsione consumata (Fiore) e tentata (Regano), entrambe aggravate dall'uso del metodo mafioso, e li aveva condannati anche al risarcimento della parte civile. Fiore ha dedotto principalmente l'erronea applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (contestando che le modalità non fossero riconducibili al suo comportamento) e ha censurato l'applicazione della recidiva. Regano ha contestato la responsabilità (sostenendo di aver agito nell'interesse della vittima), l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché formulati con motivi generici e comunque manifestamente infondati. Ha confermato i principi applicati dalla Corte territoriale: l'aggravante dell'uso del metodo mafioso ha natura oggettiva e si comunica ai concorrenti (art. 59, comma 2 c.p. e art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152 conv.); la Corte ha ritenuto sussistenti riscontri sufficienti alla credibilità della persona offesa e alla partecipazione attiva dei ricorrenti all'estorsione, nonché la legittimità della motivazione sulla recidiva e sulla mancata concessione delle attenuanti. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 59 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
art. 59, comma secondo, cod. pen.
L'aggravante di cui all'utilizzo del metodo mafioso, avendo natura oggettiva, si comunica ai concorrenti nel reato ai sensi dell'art. 59, comma 2; non è necessario che tutti abbiano materialmente posto in essere gli atti intimidatori perché l'aggravante si estende a chi concorre nella realizzazione del reato.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (circostanza aggravante per utilizzo del metodo mafioso)
art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152, conv. L. 12/07/1991 n.203
Per la configurabilità dell'aggravante non è necessario dimostrare l'esistenza di un'associazione mafiosa; è sufficiente che la violenza o minaccia assumano la veste tipica del metodo mafioso, anche in forma implicita o indiretta (es. riferimento a 'carcerati', controllo del territorio, offerta di 'protezione').
art. 132 cod. pen. (determinazione della pena)
La determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché supportata da motivazione sufficiente; la Cassazione non riesamina la congruità della pena salvo vizi di illogicità o arbitrarietà.
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti e loro valutazione)
Per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; è sufficiente una motivazione che indichi il criterio prevalente ritenuto dal giudice.
Massime di principio
- L'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso è di natura oggettiva: una volta accertata la veste mafiosa della minaccia o della violenza, l'aggravante si estende a tutti i concorrenti, anche se solo alcuni hanno materialmente posto in essere le condotte intimidatorie.
- In caso di rinuncia, nei gradi successivi, ai motivi relativi alla responsabilità, il ricorrente non può recuperare in Cassazione argomentazioni già abbandonate in appello per contestare la propria partecipazione al reato.
- Le censure sulla recidiva richiedono una critica specifica della motivazione di merito: la Corte di legittimità richiede che il giudice del merito espliciti le ragioni per cui ritiene sussistente o no la recidiva, ma la sua valutazione è sindacabile in Cassazione solo in presenza di vizi motivazionali.
- La valutazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente una motivazione anche sintetica che indichi gli elementi ritenuti prevalenti.
- In Cassazione i motivi formulati in modo generico o che ripropongono doglianze già esaminate e adeguatamente motivate dal giudice di merito sono normalmente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
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