Cassazione Civile, Ordinanza n. 03230/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo di medici specializzandi aveva convenuto in giudizio diverse amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione delle direttive CEE in tema di adeguata remunerazione dei corsi di specializzazione medica, per anni ricompresi tra il 1979 e il 1994. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse la domanda di una delle attrici e aveva rigettato le altre domande ritenendole prescritte. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione di norme interne, eurounitarie e convenzionali, sostenendo che la legge del 1999 non potesse incidere sulla quantificazione del danno né sul dies a quo della prescrizione; hanno affermato che il termine avrebbe dovuto decorrere solo dal momento in cui si fossero chiariti i dubbi giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione, termine prescrizionale e legittimazione passiva, e hanno chiesto anche rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla effettività del rimedio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il motivo nella parte riferita alla posizione della ricorrente per la quale la domanda era stata già dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché la censura non colpiva tale autonoma ratio decidendi. Ha poi ritenuto comunque inammissibile il ricorso anche per gli altri ricorrenti, perché contrastante con un orientamento di legittimità ormai consolidato: il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999. La Corte ha escluso che le incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva impedissero la decorrenza della prescrizione, e ha reputato manifestamente infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 360-bis c.p.c.
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione è già stata decisa in modo conforme da una giurisprudenza consolidata.
art. 332 c.p.c.
non occorre disporre la notificazione dell'impugnazione ai litisconsorti facoltativi non evocati, se per costoro l'impugnazione è ormai preclusa.
art. 267 TFUE
la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta manifestamente infondata, non essendovi dubbi interpretativi rilevanti sulla questione di diritto unionale sollevata.
art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370
ha rappresentato il momento dal quale la Corte fa decorrere la prescrizione decennale del diritto al risarcimento dei medici specializzandi esclusi dal beneficio previsto dalla norma.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
ha dato attuazione interna, solo parziale e tardiva, alle direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi.
d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
è richiamato per ribadire che il nuovo trattamento economico si applica ai medici iscritti alle scuole di specializzazione solo per gli anni accademici successivi a quelli qui rilevanti.
art. 96, comma 3, c.p.c.
la Corte ha accolto la richiesta dell'Avvocatura dello Stato, condannando i ricorrenti al pagamento di un'ulteriore somma per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 5 TCEE
richiamato nel ricorso tra le norme eurounitarie asseritamente violate.
art. 189 TCEE
richiamato nel ricorso tra le norme eurounitarie asseritamente violate.
art. 10 Cost.
richiamato nel ricorso tra le norme costituzionali asseritamente violate.
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
richiamato nel ricorso tra le norme eurounitarie asseritamente violate.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel ricorso a sostegno della pretesa di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato nel ricorso tra le norme convenzionali asseritamente violate.
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi
richiamati nel ricorso tra le norme asseritamente violate.
artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.
richiamati nel ricorso con riferimento alla disciplina della prescrizione.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato nel ricorso con riguardo al trattamento economico degli specializzandi.
Massime di principio
- Per i medici specializzandi che rientrano nell'ambito della tardiva e incompleta attuazione delle direttive europee sulla remunerazione, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci anni con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999.
- La decorrenza della prescrizione non è impedita da eventuali incertezze iniziali su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo, perché il danneggiato poteva comunque agire anche stragiudizialmente e interrompere la prescrizione.
- L'errore nell'individuazione del giudice munito di giurisdizione non paralizza il decorso della prescrizione, poiché può essere rimediato con gli strumenti processuali ordinari, incluso il regolamento di giurisdizione.
- Quando la giurisprudenza di legittimità si è consolidata in modo costante su una specifica questione, il ricorso che proponga censure già ripetutamente disattese è dichiarabile inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è manifestamente infondata se la questione sollevata non presenta un effettivo dubbio interpretativo e la soluzione è già coerentemente ricavabile dalla giurisprudenza unionale e nazionale consolidata.
- L'art. 11 l. n. 370/1999 segna il punto di emersione della ragionevole certezza per gli interessati che lo Stato non avrebbe adottato ulteriori misure di adempimento, facendo così decorrere il termine prescrizionale della pretesa risarcitoria.
- La questione del trattamento economico degli specializzandi antecedenti all'anno accademico 2006-2007 resta disciplinata, sul piano economico, dal regime previgente di recepimento, senza che le direttive successive abbiano introdotto un nuovo criterio di adeguata remunerazione idoneo a spostare il dies a quo della prescrizione.
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