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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1339

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339 della Commissione, del 10 luglio 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati compiti degli organismi di raccolta

Normativa europea32025R1339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce regole tecniche uniformi per il trasferimento all’ESAP delle informazioni raccolte a livello nazionale o unionale dagli organismi di raccolta. Definisce i controlli automatizzati, i formati ammessi, i metadati obbligatori, il contenuto dell’API e i termini massimi per la messa a disposizione dei dati. Introduce inoltre regole su licenze aperte, sigilli elettronici qualificati e trattamento dei dati personali, con applicazione dal 10 luglio 2026.

Norme tecniche di attuazione per l’alimentazione del punto di accesso unico europeo (ESAP) da parte degli organismi di raccolta, con regole su convalide, metadati, formati, sigilli elettronici, API e termini di trasmissione.

Ambito di applicazione

Si applica agli "organismi di raccolta" designati ai fini del regolamento (UE) 2023/2859, quando ricevono informazioni da soggetti tenuti a renderle accessibili tramite l’ESAP e le trasmettono al punto di accesso unico europeo. Riguarda le informazioni coperte dagli atti dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859, i relativi metadati, l’eventuale sigillo elettronico qualificato e l’interfaccia API usata per lo scambio con l’ESAP. Il regolamento è rilevante anche per il SEE e si applica dal 10 luglio 2026, senza pregiudicare altri obblighi previsti da normativa UE settoriale o ulteriori termini di trasmissione verso l’ESMA.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339 sulle norme tecniche per gli organismi di raccolta dell’ESAP

Il regolamento completa il quadro del punto di accesso unico europeo (ESAP) previsto dal regolamento (UE) 2023/2859, disciplinando il modo in cui gli organismi di raccolta devono ricevere, validare e trasmettere le informazioni da rendere accessibili al pubblico. Le scelte tecniche sono orientate all’armonizzazione, al riuso delle infrastrutture esistenti e alla qualità uniforme dei dati, con particolare attenzione alla rapidità di pubblicazione, all’interoperabilità e alla tutela dei dati personali.

Ambito e finalità

Il provvedimento si applica agli organismi di raccolta designati nell’ambito dell’ESAP e riguarda le informazioni previste dagli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859. La finalità è assicurare che tali informazioni siano rese disponibili in modo omogeneo, tecnicamente verificato e tempestivo, sfruttando per quanto possibile procedure e infrastrutture nazionali o dell’Unione già esistenti.

Convalide tecniche automatizzate

L’articolo 1 disciplina i controlli automatizzati che gli organismi di raccolta devono effettuare prima della trasmissione all’ESAP. Se l’atto settoriale applicabile prescrive uno specifico formato leggibile meccanicamente, le informazioni devono essere conformi a quel formato; in caso contrario, devono rientrare nei formati ammessi o in altri formati estraibili richiesti da atti UE vincolanti, con testo meccanicamente estraibile.

Gli organismi di raccolta devono inoltre verificare:

  • la completezza dei dati;
  • la conformità dei metadati alle specifiche dell’allegato;
  • la coerenza tra i metadati trasmessi e altri metadati forniti dallo stesso soggetto;
  • la conformità degli identificativi LEI, se forniti, alle specifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338;
  • la conformità del sigillo elettronico qualificato, se richiesto, anche mediante le verifiche previste dall’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Le informazioni non conformi devono essere rifiutate. I risultati delle convalide devono essere comunicati al soggetto trasmittente, per quanto possibile, entro 60 minuti dal ricevimento; in circostanze eccezionali debitamente giustificate tale termine può essere superato, ma la comunicazione deve avvenire entro 60 minuti dalla risoluzione dell’evento anomalo.

Sigillo elettronico qualificato

L’articolo 2 regola i casi in cui uno Stato membro richieda un sigillo elettronico qualificato per le informazioni destinate all’ESAP. Il sigillo deve essere conforme alle specifiche tecniche della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 e avere un livello di conformità LT o superiore.

Se il soggetto trasmittente è identificato tramite LEI conforme alla norma ISO 17442, il sigillo deve basarsi su un certificato qualificato che identifichi il soggetto con tale codice. La disciplina è concepita per rafforzare autenticità, integrità e non disconoscibilità dei dati trasmessi.

Licenze aperte e riutilizzo delle informazioni

Ai sensi dell’articolo 3, l’uso e il riutilizzo delle informazioni messe a disposizione dell’ESAP sono assoggettati alla licenza Creative Commons Public Domain Dedication (CC0), oppure a una licenza aperta equivalente che consenta uso e riutilizzo senza restrizioni. Per le informazioni coperte da diritto d’autore o altri diritti connessi, si applica invece la licenza Creative Commons BY-NC-ND o una licenza equivalente.

La disciplina recepisce l’impostazione favorevole al riuso dei dati pubblici, ma introduce una limitazione per i contenuti protetti, escludendo l’uso commerciale.

API per la raccolta dei dati

L’articolo 4 stabilisce i requisiti dell’interfaccia per programmi applicativi (API) attraverso cui gli organismi di raccolta forniscono i dati all’ESAP. L’API deve consentire la trasmissione delle informazioni, dei metadati e, se necessario, del sigillo elettronico qualificato, oltre a restituire un riscontro sui dati scambiati.

Essa deve:

  • supportare i formati delle informazioni e dei metadati previsti dagli articoli 7 e 5;
  • usare protocolli Internet sicuri, inclusi SFTP o HTTPS, per il trasferimento file;
  • consentire all’ESMA di applicare procedure di controllo degli accessi;
  • integrare gli aggiornamenti richiesti dall’ESMA per assicurare la conformità tecnica.

La norma pone quindi un obbligo di interoperabilità e di manutenzione evolutiva dell’interfaccia, con un ruolo di coordinamento tecnico attribuito all’ESMA.

Metadati e struttura dell’allegato

L’articolo 5 impone che gli organismi di raccolta mettano a disposizione dell’ESAP i metadati pertinenti che accompagnano le informazioni. Tali metadati devono essere forniti in un formato comune secondo la metodologia ISO 20022; se le informazioni sono già in un formato leggibile meccanicamente ai sensi di un atto UE applicabile, i metadati possono essere forniti secondo ISO 20022 oppure nello stesso formato delle informazioni.

L’allegato contiene una tabella di 26 metadati, tra cui:

  • nomi o denominazioni del soggetto trasmittente e delle persone fisiche o giuridiche interessate;
  • LEI del soggetto trasmittente e della persona giuridica interessata;
  • tipo di informazioni presentate;
  • dimensione del soggetto e della persona giuridica interessata;
  • Paese della sede legale e settore industriale;
  • indicazione della presenza di dati personali;
  • natura volontaria o obbligatoria delle informazioni;
  • data e ora della trasmissione;
  • periodo di riferimento;
  • organismo di raccolta competente;
  • Stato membro d’origine e Stato membro ospitante, se del caso;
  • identificatore dello strumento o prodotto;
  • identificativo univoco della registrazione;
  • riferimenti ai file dati e al file del sigillo;
  • tipo di segnalazione (NEWT, MODI, EROR, CORR);
  • versione del dataset;
  • quadro giuridico;
  • flag per informazioni storiche;
  • lingua della trasmissione.

Termini di messa a disposizione all’ESAP

L’articolo 6 è centrale per la tempestività del sistema. Gli organismi di raccolta devono trasmettere le informazioni, i metadati e, se necessario, il sigillo elettronico qualificato quanto prima e comunque entro 60 minuti dal momento in cui le informazioni sono state trasmesse al fine di renderle accessibili tramite l’ESAP e la trasmissione ha superato le convalide tecniche automatizzate.

Sono fatti salvi eventuali altri obblighi derivanti da atti legislativi dell’Unione, compresi termini diversi per la trasmissione all’ESMA o ulteriori controlli dati. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, come incidenti gravi, errori, attacchi dolosi o eventi naturali, il termine può essere superato; l’ESMA deve esserne informata quanto prima durante l’orario di lavoro e i dati devono essere forniti entro 60 minuti dalla cessazione dell’evento eccezionale.

Formati di dati accettabili

L’articolo 7 individua un elenco indicativo di formati accettabili. HTML, PDF e txt sono considerati formati per dati estraibili se permettono l’estrazione meccanica del testo e risultano leggibili dall’uomo. XML, XBRL, XBRL-csv, XBRL-xml e Inline XBRL sono considerati formati leggibili meccanicamente se strutturati in modo da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre agevolmente dati specifici, incluse singole dichiarazioni di fatto.

L’elenco non è restrittivo: possono essere accettati anche altri formati per dati estraibili o leggibili meccanicamente. Inoltre, tutti i formati leggibili meccanicamente sono considerati, per definizione, anche idonei ai fini dell’estrazione dei dati.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 10 luglio 2026. Il rinvio temporale è coerente con il calendario di avvio del quadro ESAP e con i rinvii contenuti negli atti settoriali richiamati.

Profili di contesto e riferimenti normativi

Il testo si coordina con il regolamento (UE) 2023/2859 sull’ESAP e richiama, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 910/2014, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1506, i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 in materia di protezione dei dati personali, la direttiva (UE) 2019/1024 sul riuso dell’informazione del settore pubblico e la direttiva/regolamento del 2023 sull’istituzione e il funzionamento dell’ESAP. Il contenuto è dunque rilevante per gli operatori dei mercati finanziari, per i soggetti tenuti a pubblicare informazioni e per gli intermediari o consulenti che assistono nell’organizzazione dei flussi informativi verso il punto di accesso unico europeo.

Disposizioni principali

Convalide tecniche automatizzate

Gli organismi di raccolta devono verificare la conformità delle informazioni al formato leggibile meccanicamente richiesto dall’atto settoriale applicabile; in mancanza di un formato specifico, devono accettare i formati ammessi dall’articolo 7 o altri formati estraibili richiesti da atti UE vincolanti, purché il testo sia meccanicamente estraibile. Devono inoltre controllare la completezza dei dati e la conformità dei metadati all’allegato, la coerenza con altri metadati del soggetto e, se presenti, la conformità degli identificativi LEI alle specifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338. Se è richiesto un sigillo elettronico qualificato, devono anche eseguire le verifiche di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 e controllarne la conformità all’articolo 2 del presente regolamento. Le informazioni non conformi devono essere rifiutate.

Notifica dell’esito delle convalide

Gli organismi di raccolta devono, per quanto possibile, comunicare ai soggetti i risultati dettagliati delle convalide automatizzate entro 60 minuti dal ricevimento delle informazioni. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, tra cui incidenti, errori gravi, attacchi dolosi ed eventi naturali, la comunicazione può avvenire oltre tale termine; in tal caso, i risultati devono essere forniti entro 60 minuti dalla risoluzione della circostanza eccezionale.

Sigillo elettronico qualificato

Se uno Stato membro richiede un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, il sigillo deve essere conforme alle specifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 e avere livello di conformità LT o superiore. Se il soggetto è identificato tramite un LEI conforme alla norma ISO 17442, il sigillo deve basarsi su un certificato qualificato che identifichi il soggetto con tale identificativo.

Licenze aperte per uso e riutilizzo

Le informazioni messe a disposizione dell’ESAP sono soggette, per uso e riutilizzo, al protocollo Creative Commons Public Domain Dedication (CC0) o a una licenza aperta equivalente che consenta uso e riutilizzo senza restrizioni. Le informazioni protette da diritto d’autore o diritti connessi restano soggette a Creative Commons BY-NC-ND o a licenza equivalente, con esclusione dell’uso commerciale.

Caratteristiche dell’API di raccolta

L’API deve consentire agli organismi di raccolta di trasmettere informazioni, metadati e, se necessario, il sigillo elettronico qualificato, ricevendo riscontro sui dati scambiati. Deve supportare i formati delle informazioni di cui all’articolo 7 e i formati dei metadati di cui all’articolo 5, usare protocolli Internet sicuri, inclusi SFTP o HTTPS, permettere controlli di accesso da parte dell’ESMA e integrare le modifiche richieste dall’ESMA per mantenere la conformità.

Metadati da trasmettere all’ESAP

Gli organismi di raccolta devono mettere a disposizione dell’ESAP i metadati pertinenti indicati nell’allegato. I metadati devono essere forniti in formato comune secondo la metodologia ISO 20022; se le informazioni sono già in formato leggibile meccanicamente secondo un atto UE applicabile, i metadati possono essere forniti in ISO 20022 oppure nello stesso formato delle informazioni. L’allegato elenca 26 campi, tra cui nomi delle parti, LEI, tipo di informazioni, dimensioni, Paese, settore, flag dati personali, natura volontaria/obbligatoria, data e ora di trasmissione, periodo di riferimento, organismo di raccolta, Stato membro d’origine/ospitante, identificatore dello strumento/prodotto, identificativo univoco della registrazione, riferimenti ai file, tipo di segnalazione, versione del dataset, quadro giuridico, flag informazioni storiche e lingua.

Termine massimo di trasmissione all’ESAP

Salvi gli altri obblighi derivanti dalla normativa UE, gli organismi di raccolta devono rendere disponibili all’ESAP informazioni, metadati e, se necessario, il sigillo elettronico qualificato quanto prima e comunque entro 60 minuti dal momento in cui le informazioni sono state trasmesse al fine di renderle accessibili tramite l’ESAP e hanno superato le convalide tecniche automatizzate. In caso di circostanze eccezionali debitamente giustificate, il termine può essere superato; l’ESMA deve essere informata quanto prima durante l’orario di lavoro e i dati devono essere forniti entro 60 minuti dalla cessazione della circostanza eccezionale.

Formati di dati accettabili

HTML, PDF e txt sono considerati formati per dati estraibili se consentono l’estrazione meccanica del testo e sono leggibili dall’uomo. XML, XBRL, XBRL-csv, XBRL-xml e Inline XBRL sono considerati formati leggibili meccanicamente se strutturati in modo da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici. L’elenco è indicativo e non restrittivo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 10 luglio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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