Regolamento (UE) 2025/1344
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1344 della Commissione, del 9 luglio 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e il regolamento (CE) n. 218/2007 per quanto riguarda le misure tariffarie relative a talune merci agricole originarie della Bielorussia e della Russia o esportate direttamente o indirettamente dalla Bielorussia e dalla Russia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua la disciplina di numerosi contingenti tariffari agricoli per recepire le nuove misure tariffarie dell’Unione nei confronti di merci originarie della Bielorussia e della Russia, o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi. Vengono aggiornate le condizioni di origine ammissibile e le diciture obbligatorie da inserire nei titoli di importazione, oltre alle norme di gestione di alcuni contingenti per il vino. L’intervento è coordinato con il regolamento (UE) 2025/1227 e mira a garantire un’applicazione uniforme e tempestiva delle restrizioni a partire dal 20 luglio 2025.
Modifica le regole di gestione di specifici contingenti tariffari agricoli per escludere, in vari casi, merci originarie o esportate dalla Bielorussia e dalla Russia, adeguando anche le indicazioni da riportare nei titoli di importazione e nei contingenti vinicoli.
Ambito di applicazione
Si applica alla gestione, nell’Unione europea, di determinati contingenti tariffari di importazione e dei relativi titoli/permessi previsti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, nonché ai contingenti tariffari per i vini disciplinati dal regolamento (CE) n. 218/2007. Le modifiche riguardano operatori che presentano domande di titoli di importazione o accedono ai contingenti "primo arrivato, primo servito" per le merci agricole interessate. Sono escluse, a seconda del contingente, merci originarie della Bielorussia, della Russia e talvolta di ulteriori Paesi indicati caso per caso; il regolamento si applica dal 20 luglio 2025, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Misure tariffarie relative a talune merci agricole originarie della Bielorussia e della Russia
Il regolamento interviene per adeguare la disciplina applicativa dei contingenti tariffari agricoli dell’Unione alle misure tariffarie introdotte dal regolamento (UE) 2025/1227 nei confronti di merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia, o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi. Nei considerando la Commissione evidenzia il rischio di vulnerabilità dell’Unione a pressioni coercitive e la necessità di ridurre la dipendenza economica da tali importazioni, assicurando al contempo un’applicazione coerente e tempestiva delle nuove restrizioni.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento modifica tre atti esecutivi già esistenti: il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, che disciplina la gestione dei contingenti tariffari con titoli; il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, relativo ai contingenti gestiti secondo il criterio del "primo arrivato, primo servito"; e il regolamento (CE) n. 218/2007, relativo ai contingenti tariffari per i vini. La finalità è quella di allineare le condizioni di accesso ai contingenti alle nuove misure tariffarie, impedendo che merci di origine bielorussa o russa beneficino di regimi preferenziali o contingenti agevolati in contrasto con la nuova disciplina.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Gli allegati II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII sono oggetto di numerose rettifiche puntuali. Per diversi contingenti tariffari viene riscritta la voce "Origine" per escludere espressamente Bielorussia e Russia, spesso insieme al Regno Unito; in altri casi l’esclusione comprende anche ulteriori Stati, quali India, Pakistan, Thailandia, Stati Uniti d’America, Australia, Guyana, Argentina, Cina, Brasile e Canada.
Per i contingenti con numeri d’ordine 09.4003, 09.4038, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4070, 09.4138, 09.4148, 09.4166, 09.4168, 09.4320, 09.4401, 09.4402, 09.4422 e 09.4595, l’origine ammessa diventa "tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito" e la sezione 24 del titolo deve riportare la dicitura: "Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito".
Per il contingente 09.4119 l’esclusione si estende a India, Pakistan, Thailandia e Stati Uniti d’America; per il 09.4130 si aggiungono Australia e Stati Uniti d’America; per il 09.4154 si aggiunge la Guyana; per il 09.4287 l’esclusione riguarda Argentina e Cina; per il 09.4286 la Cina; per i contingenti 09.4213 e 09.4412 l’esclusione comprende Argentina e Brasile; per i contingenti 09.4216 e 09.4260 l’esclusione comprende il Brasile; per il 09.4218 l’esclusione comprende Brasile; per i contingenti 09.4263 e 09.4265 l’esclusione comprende Thailandia; per i contingenti 09.4266 e 09.4267 l’esclusione comprende Cina; per il 09.4268 l’esclusione è limitata a Bielorussia e Russia; per i contingenti 09.4120, 09.4121, 09.4122, 09.4131 e 09.4133 viene aggiornata la dicitura obbligatoria della sezione 24 per includere Bielorussia, Russia e Regno Unito; per il 09.4125 la dicitura vieta l’uso per prodotti originari di Bielorussia, Canada, Russia, Regno Unito e Stati Uniti d’America.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
L’allegato I è modificato per numerosi contingenti tariffari gestiti con il sistema cronologico. Per i contingenti con numeri d’ordine 09.0025, 09.0027, 09.0033, 09.0035, 09.0039, 09.0040, 09.0041, 09.0043, 09.0055, 09.0056, 09.0057, 09.0058, 09.0059, 09.0060, 09.0061, 09.0062, 09.0063, 09.0067, 09.0083, 09.0089, 09.0092, 09.0093, 09.0094, 09.0113, 09.0114, 09.0115, 09.0118, 09.0119, 09.0120, 09.0121, 09.0122, 09.0123, 09.0132, 09.0135, 09.0139, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0154, 09.0159, 09.0160, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.2016, 09.2019, 09.2178, 09.2179 e 09.2181, l’origine ammissibile diventa "tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito".
Per il contingente 09.0128 sono ammessi i paesi terzi membri dell’OMC, con esclusione di Cina, Indonesia, Russia, Thailandia e Regno Unito. Per i contingenti 09.0129 e 09.0130 sono ammessi i paesi terzi non membri dell’OMC, con esclusione della Bielorussia. Per il 09.0131 vengono esclusi Bielorussia, Cina, Russia e Regno Unito; per il 09.0142 sono esclusi Argentina, Bielorussia, Russia e Regno Unito; per i contingenti 09.2171, 09.2175 e 09.2015 si applica una lista di paesi membri OMC con esclusioni per Argentina, Australia, Cile, Groenlandia, Islanda, Nuova Zelanda, Russia, Regno Unito e Uruguay; per i contingenti 09.0156 e 09.0158 sono esclusi Bielorussia, Brasile, Russia e Regno Unito; per il 09.0157 sono esclusi Bielorussia, Brasile, Russia, Thailandia e Regno Unito.
Modifiche al regolamento (CE) n. 218/2007 sui vini
Per i contingenti tariffari vinicoli, l’articolo 1 è modificato nelle lettere a) e b) in modo da sostituire la precedente esclusione del solo Regno Unito con una esclusione di Bielorussia, Russia e Regno Unito. Ciò allinea la disciplina dei vini alla nuova impostazione restrittiva verso le merci bielorusse e russe.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 20 luglio 2025. La Commissione specifica che il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei contingenti tariffari gestiti con titoli (reg. esec. 2020/761)
Sono modificati gli allegati II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Per numerosi contingenti tariffari sono ridefinite le caselle "Origine" e le "Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso", introducendo esclusioni espresse per Bielorussia e Russia e, per taluni contingenti, anche per Regno Unito, India, Pakistan, Thailandia, Stati Uniti d’America, Australia, Guyana, Argentina, Cina, Brasile, Canada e altri paesi indicati nel testo. In tutti i casi è richiesta l’inserzione in sezione 24 della formula che vieta l’utilizzo per prodotti originari dei paesi esclusi.
Aggiornamento dei contingenti "primo arrivato, primo servito" (reg. esec. 2020/1988)
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è modificato per diversi contingenti tariffari. Per molte voci l’origine ammessa diventa "tutti i paesi terzi" con esclusione di Bielorussia, Russia e Regno Unito; per altri contingenti si prevedono esclusioni più ampie o specifiche, inclusi paesi OMC o non OMC, con esclusione, a seconda dei casi, di Cina, Indonesia, Thailandia, Argentina, Australia, Brasile, Cile, Groenlandia, Islanda, Nuova Zelanda, Uruguay e altri. Le modifiche incidono sulle condizioni di accesso ai contingenti e quindi sull’ammissibilità delle domande secondo il principio cronologico.
Modifica dei contingenti per i vini (reg. CE n. 218/2007)
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 218/2007 è aggiornato sostituendo, per le lettere a) e b), il riferimento ai "tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito" con il riferimento ai "tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito".
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 20 luglio 2025. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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