Regolamento (UE) 2025/1331
Regolamento (UE) 2025/1331 della Commissione, del 9 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard 1, 7, 9 e 10 e il Principio contabile internazionale n. 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il corpus degli IFRS adottati nell’UE mediante modifiche puntuali a cinque standard contabili, in linea con il ciclo annuale di miglioramenti pubblicato dallo IASB nel luglio 2024. Le modifiche riguardano, in particolare, prime adozioni IFRS, informativa sugli strumenti finanziari, valutazione iniziale e ambito di applicazione dell’IFRS 9, controllo ai fini dell’IFRS 10 e presentazione dei flussi nello IAS 7. L’applicazione è obbligatoria per gli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2026, con facoltà di early adoption.
Modifica il regolamento (UE) 2023/1803 aggiornando alcuni principi contabili IFRS e lo IAS 7 in recepimento degli Annual Improvements to IFRS Accounting Standards — Volume 11.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese che redigono i bilanci conformemente ai principi contabili internazionali adottati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, con riferimento specifico alle modifiche apportate all’IFRS 1, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 10 e IAS 7. Le modifiche devono essere applicate ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata con adeguata informativa. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento (UE) 2025/1331 della Commissione
Il regolamento dà attuazione nell’ordinamento contabile dell’Unione al ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS pubblicato dallo IASB nel luglio 2024. La Commissione, dopo consultazione EFRAG, ha ritenuto che le modifiche agli IFRS 1, 7, 9 e 10 e allo IAS 7 soddisfino le condizioni di adozione previste dal regolamento (CE) n. 1606/2002.
Contesto e finalità
L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2023/1803, che aveva già adottato i principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all’8 settembre 2022. I nuovi miglioramenti annuali non introducono una riforma organica, ma una serie di correzioni e precisazioni di carattere tecnico, volte a eliminare incoerenze, chiarire formulazioni e aggiornare taluni profili applicativi.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano le imprese che applicano gli IFRS adottati nell’Unione. Il regolamento incide specificamente su:
- IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard;
- IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative;
- IFRS 9 Strumenti finanziari;
- IFRS 10 Bilancio consolidato;
- IAS 7 Rendiconto finanziario.
L’applicazione è obbligatoria per i bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente. È ammessa l’applicazione anticipata, purché sia indicato che le modifiche sono state applicate in anticipo.
Modifiche all’IFRS 1
Nel contesto della prima adozione degli IFRS, il nuovo paragrafo 39AK stabilisce che le modifiche del ciclo annuale pubblicato nel luglio 2024 si applicano agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o dopo tale data, con possibilità di applicazione anticipata.
Nell’Appendice B, dedicata alle eccezioni all’applicazione retroattiva:
- l’impresa non deve riproporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura relazioni di copertura che non soddisfano i criteri dell’IFRS 9;
- se, secondo i principi precedenti, era stata designata una posizione netta come elemento coperto, l’entità può designare un singolo elemento della posizione netta o la posizione netta stessa, se conforme all’IFRS 9, purché ciò avvenga entro la data di passaggio agli IFRS;
- se prima del passaggio agli IFRS un’operazione era stata trattata come copertura ma non soddisfa i requisiti di ammissibilità dell’IFRS 9, si applicano i paragrafi 6.5.6 e 6.5.7 dell’IFRS 9 per sospendere la contabilizzazione di copertura;
- le operazioni anteriori alla data di transizione non possono essere riclassificate retroattivamente come coperture.
Modifiche all’IFRS 7
Con il nuovo paragrafo 44NN e la modifica del paragrafo B38, viene rafforzata l’informativa sugli utili o perdite da eliminazione contabile relativi ad attività finanziarie con coinvolgimento residuo.
L’impresa deve indicare se l’utile o la perdita derivanti dall’eliminazione contabile dipendono dal fatto che:
- il fair value delle componenti dell’attività rilevata in precedenza differiva dal fair value dell’attività nel suo complesso;
- le valutazioni del fair value contenevano input non osservabili significativi, secondo i paragrafi 72-73 dell’IFRS 13.
Anche per questa modifica è confermata l’applicazione agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente, con facoltà di early adoption.
Modifiche all’IFRS 9
L’IFRS 9 è interessato su più profili.
Ambito di applicazione e leasing
Nel paragrafo 2.1, lettera b), punto ii), si precisa che le passività di leasing rilevate dal locatario rientrano nelle disposizioni in materia di eliminazione contabile di cui ai paragrafi 3.3.1 e 3.3.3 dell’IFRS 9. Restano ferme le esclusioni relative ai diritti e obbligazioni da leasing disciplinati dall’IFRS 16, con il richiamo già esistente per i crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario e operativo rilevati dal locatore.
Valutazione iniziale e crediti commerciali
Il paragrafo 5.1.3 viene aggiornato per chiarire che, in deroga alla regola generale del fair value iniziale, i crediti commerciali sono valutati all’importo determinato applicando l’IFRS 15 quando:
- non hanno una significativa componente di finanziamento ai sensi dell’IFRS 15; oppure
- l’entità applica l’espediente pratico previsto dal paragrafo 63 dell’IFRS 15.
Entrata in vigore e transitorio
Il nuovo paragrafo 7.1.14 conferma che le modifiche si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o dopo tale data, con possibilità di applicazione anticipata. Il paragrafo 7.2.50 prevede una specifica disciplina transitoria per le passività di leasing estinte all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta la modifica: la nuova regola si applica alle passività estinte all’inizio di tale esercizio o successivamente.
L’Appendice A è inoltre aggiornata nei termini rilevanti, con richiamo alle definizioni di rischio di credito, strumento rappresentativo di capitale, fair value, attività finanziaria, strumento finanziario e passività finanziaria.
Modifiche all’IFRS 10
La modifica del paragrafo B74, nel contesto della determinazione del controllo, chiarisce il ruolo degli “agenti di fatto”. La valutazione deve considerare la natura della relazione con altre parti e la modalità con cui queste interagiscono con l’investitore.
In particolare:
- una parte è agente di fatto quando l’investitore ha la capacità di disporre che operi per suo conto;
- la stessa qualifica può ricorrere quando tale capacità spetta a chi dirige le attività dell’investitore;
- nel valutare il controllo occorre considerare i diritti decisionali dell’agente di fatto e l’esposizione indiretta ai rendimenti variabili attraverso di esso, oltre ai diritti detenuti direttamente.
Sono richiamati esempi tipici di possibili agenti di fatto, tra cui parti correlate, soggetti finanziati o conferenti dall’investitore, parti vincolate nel trasferimento delle partecipazioni, soggetti dipendenti da supporto finanziario subordinato, entità con organi di governo coincidenti e controparti con stretti rapporti commerciali.
Modifiche allo IAS 7
La modifica del paragrafo 37 precisa che, quando un investimento in collegata, joint venture o controllata è contabilizzato con il metodo del patrimonio netto o al costo, nel rendiconto finanziario devono essere indicati soltanto i flussi finanziari tra investitore e partecipata, ad esempio dividendi e anticipazioni.
Il nuovo paragrafo 65 stabilisce che la modifica si applica agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente, con facoltà di applicazione anticipata e obbligo di informativa in caso di uso anticipato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) 2023/1803
L’articolo 1 sostituisce/aggiorna nell’allegato del regolamento (UE) 2023/1803 l’IFRS 1, l’IFRS 7, l’IFRS 9, l’IFRS 10 e lo IAS 7 conformemente all’allegato del nuovo regolamento.
IFRS 1 – prime adozioni e coperture
Sono introdotte precisazioni sulle eccezioni all’applicazione retroattiva: l’impresa non deve riprodurre nel prospetto di apertura relazioni di copertura non ammissibili ai sensi dell’IFRS 9; sono disciplinati i casi di designazione di un elemento singolo o della posizione netta entro la data di passaggio agli IFRS e la sospensione della contabilizzazione di copertura per operazioni precedentemente designate ma non conformi ai criteri IFRS 9.
IFRS 7 – informativa su eliminazione contabile
L’informativa sull’utile o perdita da eliminazione contabile relativa ad attività finanziarie con coinvolgimento residuo deve indicare se tali risultati derivano da fair value differenti tra le componenti dell’attività e l’attività nel suo complesso, e se le valutazioni contengono input non osservabili significativi ai sensi dell’IFRS 13.
IFRS 9 – ambito di applicazione e valutazione iniziale
Si precisa che, nell’ambito delle esclusioni per diritti e obbligazioni da leasing, le passività di leasing rilevate dal locatario sono soggette alle disposizioni di eliminazione contabile dei paragrafi 3.3.1 e 3.3.3. Inoltre, per la valutazione iniziale, i crediti commerciali sono valutati secondo l’IFRS 15 se privi di significativa componente finanziaria o se si utilizza l’espediente pratico del paragrafo 63 IFRS 15.
IFRS 9 – disposizioni transitorie e data di applicazione
Le modifiche all’IFRS 9 si applicano agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente, con possibilità di applicazione anticipata. È prevista una disposizione transitoria specifica per le passività di leasing estinte all’inizio dell’esercizio in cui si applica per la prima volta la modifica all’articolo 2, lettera b), punto ii).
IFRS 10 – controllo e agenti di fatto
La modifica chiarisce la nozione di ‘agente di fatto’ ai fini della valutazione del controllo: non è necessario un accordo contrattuale; si considerano la capacità di disporre delle parti, i diritti decisionali dell’agente di fatto e l’esposizione indiretta ai rendimenti variabili. Sono elencati esempi di relazioni che possono configurare tale qualifica (parti correlate, conferimenti/finanziamenti, limiti al trasferimento delle partecipazioni, dipendenza finanziaria, identità degli organi di governo o rapporti commerciali stretti).
IAS 7 – flussi finanziari verso partecipate
Si precisa che, quando un investimento in collegata, joint venture o controllata è contabilizzato con il metodo del patrimonio netto o al costo, nel rendiconto finanziario si indicano solo i flussi finanziari tra investitore e partecipata, come dividendi e anticipazioni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le imprese devono applicare le modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva; per ciascuna modifica è ribadita la facoltà di applicazione anticipata con indicazione in bilancio.
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