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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1338

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 della Commissione, del 10 luglio 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le funzionalità del punto di accesso unico europeo

Normativa europea32025R1338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le specifiche tecniche minime per il funzionamento dell’API dell’ESAP, al fine di rendere ricercabili, scaricabili e accessibili gratuitamente le informazioni pubblicate tramite il punto di accesso unico europeo. Definisce inoltre regole uniformi per identificare i soggetti tramite LEI, classificare i tipi di informazioni, indicare la dimensione dell’operatore e categorizzare i settori industriali. L’allegato contiene l’elenco dettagliato delle tipologie informative e delle categorie dimensionali/settoriali interessate. La disciplina si applica dal 10 luglio 2026 e prevede un riesame entro il 31 dicembre 2026 sulla parte relativa al LEI.

Norme tecniche di attuazione sulle funzionalità dell’European Single Access Point (ESAP), in particolare API, identificazione tramite LEI, classificazione delle informazioni, metadati dimensionali e categorizzazione settoriale.

Ambito di applicazione

Si applica alle funzionalità del punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito dal regolamento (UE) 2023/2859 e, in concreto, ai dati trasmessi dagli organismi di raccolta e ai soggetti che li inviano, nonché alle persone giuridiche cui tali informazioni si riferiscono. Rileva per le informazioni accessibili pubblicamente in materia di servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità, incluse numerose categorie di atti UE elencati nell’allegato; si applica ai relativi metadati (tipo di informazione, dimensione del soggetto, settore industriale) e alle funzionalità di ricerca e download dell’API. Il regolamento ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica dal 10 luglio 2026; resta fermo il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Norme tecniche di attuazione sulle funzionalità dell’ESAP

Il regolamento stabilisce le norme tecniche di attuazione per il funzionamento del punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito dal regolamento (UE) 2023/2859. La finalità è rendere le informazioni pubbliche su servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità facilmente accessibili, ricercabili e scaricabili tramite un’API uniforme, nel rispetto della disciplina UE applicabile, inclusa quella in materia di protezione dei dati personali.

Finalità e contesto regolatorio

Dai considerando emerge che l’ESAP deve offrire un accesso centralizzato alle informazioni in formati diversi attraverso un’interfaccia per programmi applicativi (API). L’API deve garantire l’accessibilità delle informazioni, integrare gli aggiornamenti richiesti dall’ESMA e consentire l’individuazione tempestiva delle modifiche, con un calendario chiaro di attuazione. È inoltre ribadito che le funzionalità di base dell’ESAP devono restare gratuite, pur nel quadro della disciplina sulle commissioni prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2859.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda le informazioni trasmesse agli organismi di raccolta e rese disponibili tramite ESAP, nonché i soggetti che le trasmettono e le persone giuridiche cui le informazioni si riferiscono. L’allegato individua un ampio elenco di atti UE da cui derivano le informazioni da pubblicare, soprattutto in ambito finanziario e di sostenibilità, includendo relazioni finanziarie, prospetti, informazioni privilegiate, comunicazioni di vigilanza, sanzioni, documenti relativi a cripto-attività e obbligazioni verdi/legate alla sostenibilità. Il regolamento si applica dal 10 luglio 2026.

Caratteristiche dell’API

L’articolo 1 richiede che l’API:

  • distribuisca le informazioni nel formato in cui sono ricevute;
  • supporti le funzioni di ricerca e download;
  • consenta accesso illimitato a tutti i servizi gratuiti;
  • integri le modifiche o gli aggiornamenti richiesti dall’ESMA per assicurare la conformità a tali requisiti.

Identificazione dei soggetti tramite LEI

L’articolo 2 stabilisce che, quando prescritto dagli atti rilevanti per l’ESAP, il soggetto che trasmette le informazioni e la persona giuridica interessata devono essere identificati mediante un identificativo della persona giuridica (LEI), che:

  • riguardi la persona/soggetto corretto;
  • sia conforme alla norma ISO 17442;
  • sia inserito nella base dati LEI gestita dalla Global Legal Entity Identifier Foundation.

Nei considerando viene spiegato che l’obiettivo è assicurare un’identificazione affidabile ed efficiente dei soggetti e delle persone giuridiche interessate dalle informazioni pubblicate.

Classificazione dei tipi di informazioni

L’articolo 3 dispone che le informazioni trasmesse agli organismi di raccolta siano classificate secondo i tipi di informazione applicabili indicati nella tabella 1 dell’allegato. La tabella copre, tra l’altro:

  • relazioni finanziarie annuali e semestrali;
  • relazioni sulla gestione, incluse le dichiarazioni di sostenibilità;
  • informazioni privilegiate e operazioni dei dirigenti;
  • prospetti, documenti di esenzione dal prospetto, supplementi, sintesi e registrazioni universali;
  • sanzioni, misure amministrative e relativi ricorsi;
  • documenti e comunicazioni relativi a MiFID/MiFIR, MAR, SFDR, EMIR, CRD, Solvency II, MiCA e altri regimi settoriali.

Tra i tipi di informazione compare anche la categoria residuale degli "altri tipi" di informazioni rese pubbliche a norma di altri atti dell’Unione che prevedano accesso elettronico centralizzato tramite ESAP.

Metadati sulla dimensione del soggetto

L’articolo 4 disciplina i metadati relativi alle dimensioni del soggetto quando richiesti dagli atti rilevanti. Se l’atto di base o l’atto delegato/esecutivo ESAP richiede l’indicazione della dimensione:

  • per gli atti inclusi nella tabella 2 dell’allegato, le informazioni devono riportare una delle categorie di dimensione ivi previste;
  • per gli altri atti, deve essere usata la categoria "altre dimensioni".

La tabella 2 raccoglie le categorie dimensionali da usare per diversi settori e regimi, tra cui:

  • PMI e grandi imprese;
  • micro, piccole, medie e grandi imprese;
  • piccoli, medi e grandi gruppi;
  • enti piccoli e non complessi, grandi enti e grandi filiazioni;
  • microimprese, piccole e medie imprese, o grandi imprese, secondo la raccomandazione 2003/361/CE richiamata in taluni casi.

Categorizzazione settoriale

L’articolo 5 prevede la classificazione per settori industriali quando richiesta dagli atti rilevanti. I soggetti elencati nella tabella 3 devono essere classificati secondo categorie specifiche, tra cui:

  • amministratore di indici di riferimento;
  • CCP;
  • CSD;
  • agenzia di rating del credito;
  • ente creditizio;
  • impresa di investimento;
  • impresa di assicurazione;
  • GEFIA;
  • società di gestione;
  • ente pensionistico aziendale o professionale;
  • istituti di pagamento;
  • riassicurazione;
  • OICVM;
  • fornitori di rating ESG;
  • altri operatori dei mercati finanziari.

Per i soggetti non compresi nella tabella 3, la classificazione avviene sulla base di una o più sezioni principali della NACE, come definita dal regolamento delegato (UE) 2023/137.

Riesame e possibile modifica futura

L’articolo 6 impone alle autorità europee di vigilanza, tramite il comitato congiunto, di riesaminare le norme tecniche relative al LEI alla luce delle informazioni trasmesse agli organismi di raccolta. Entro il 31 dicembre 2026 deve essere presentata alla Commissione una relazione, con eventuali proposte di modifica del regolamento.

Entrata in vigore, applicazione e portata giuridica

Ai sensi dell’articolo 7, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 10 luglio 2026. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato: rilevanza pratica per gli operatori

L’allegato è centrale per l’operatività del regolamento, perché definisce:

  • i tipi di informazioni da classificare ai fini ESAP;
  • le categorie dimensionali da utilizzare per i metadati;
  • le categorie settoriali applicabili a taluni soggetti finanziari e non finanziari.

Per avvocati e commercialisti, l’impatto principale consiste nella necessità di verificare, per ciascun obbligo informativo già previsto dalla normativa settoriale, il corretto popolamento dei metadati ESAP, l’esistenza di un LEI valido e l’esatta classificazione dell’informazione secondo la tabella pertinente.

Disposizioni principali

Caratteristiche dell’API

L’API dell’ESAP deve distribuire le informazioni nel formato in cui sono ricevute, supportare le funzioni di ricerca e download, consentire l’accesso illimitato a tutti i servizi gratuiti e integrare le modifiche o gli aggiornamenti richiesti dall’ESMA per garantire tali requisiti (art. 1).

Identificazione tramite LEI

Quando prevista dagli atti rilevanti per l’ESAP, l’identificazione del soggetto trasmettitore e della persona giuridica interessata deve avvenire tramite Legal Entity Identifier conforme alla norma ISO 17442 e iscritto nella base dati LEI della Global Legal Entity Identifier Foundation; il LEI deve riferirsi alla persona/soggetto corretto (art. 2).

Classificazione dei tipi di informazioni

Le informazioni trasmesse agli organismi di raccolta devono essere classificate secondo i tipi di informazione applicabili elencati nella tabella 1 dell’allegato, che copre un ampio novero di atti UE in materia finanziaria, societaria e di sostenibilità (art. 3 e allegato, tabella 1).

Metadati sulla dimensione del soggetto

Se richiesto dagli atti applicabili, le informazioni devono essere corredate di metadati sulla categoria dimensionale del soggetto: per gli atti richiamati nella tabella 2 si usano le categorie ivi indicate (ad es. micro, piccola, media, grande impresa; PMI; grande entità; piccolo e non complesso), mentre per gli altri atti va indicata la categoria residuale "altre dimensioni" (art. 4 e allegato, tabella 2).

Caratterizzazione dei settori industriali

Qualora sia richiesto il settore industriale, i soggetti inclusi nella tabella 3 sono classificati secondo tale tabella; gli altri soggetti sono classificati in base a una o più sezioni principali della NACE, come definita dal regolamento delegato (UE) 2023/137 (art. 5 e allegato, tabella 3).

Riesame delle regole sul LEI

Le autorità europee di vigilanza, tramite il comitato congiunto, devono riesaminare le norme tecniche relative al LEI tenendo conto delle informazioni trasmesse agli organismi di raccolta e presentare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2026, una relazione con eventuali proposte di modifica (art. 6).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 10 luglio 2026; è inoltre precisato il suo carattere di obbligatorietà e diretta applicabilità in tutti gli Stati membri (art. 7).

Come è indicizzato

Materiemercati dei capitaliservizi finanziarisostenibilitàprotezione dei datisocietà dell’informazione

Testo integrale

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