Cassazione Civile, Ordinanza n. 22558/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un ente previdenziale ha impugnato il decreto con cui la Corte d'appello aveva rigettato il reclamo avverso l'omologazione di un concordato preventivo in continuità proposto da una società di vigilanza. Il ricorso per cassazione deduceva la violazione delle norme sulla transazione previdenziale e sul cram down dei crediti degli enti pubblici (artt. 180, 182-bis e 182-ter l.f.), sostenendo che: 1) la disciplina novellata non fosse applicabile perché la domanda di transazione previdenziale era anteriore; 2) la falcidia coattiva dei crediti previdenziali in un concordato in continuità, con conversione del voto contrario dell'ente in voto favorevole, determinasse un aiuto di Stato e violasse gli artt. 107 e 108 TFUE; 3) la soluzione concordataria impedisse un più conveniente ricorso al Fondo di accantonamento delle riserve di gestione ex art. 39 L. n. 153/1969; 4) fosse erronea la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria del piano effettuata dall'attestatore e dai commissari. La Corte di cassazione, però, ha rilevato che la specifica questione interpretativa sull'art. 180, comma 4, l.f. e sul carattere decisivo dell'adesione dell'amministrazione ai fini delle maggioranze non risultava trattata nel giudizio di merito e non era stata neppure indicata come tempestivamente dedotta; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, assorbendo le altre censure.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che il motivo introduceva in sede di legittimità una questione nuova, non compresa nel thema decidendum dei gradi di merito e non allegata come ritualmente proposta prima. Poiché il ricorso per cassazione non può prospettare per la prima volta questioni di fatto o miste di fatto e diritto non esaminate dal giudice di merito, la censura è stata ritenuta inammissibile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore della resistente, e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 180, comma 4, l.f.
la questione sulla sua interpretazione non può essere esaminata in cassazione se non risulta già devoluta e trattata nei gradi di merito; il motivo che la investe è inammissibile per novità.
art. 182-bis l.f.
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina della transazione previdenziale e del cram down.
art. 182-ter l.f.
richiamato dal ricorrente quanto alla classe separata dei crediti previdenziali e alla disciplina della transazione con gli enti previdenziali.
art. 177 l.f.
richiamato per le maggioranze necessarie all'approvazione del concordato.
artt. 107 e 108 TFUE
invocati dal ricorrente come parametri eurounitari asseritamente violati dal meccanismo di conversione del voto dell'amministrazione in voto favorevole.
art. 39 L. n. 153/1969
richiamato dal ricorrente quale possibile fonte di accesso a un fondo di riserve di gestione che avrebbe, a suo dire, costituito alternativa più conveniente.
art. 10, par. 2, direttiva (UE) 2019/1023
invocato dal ricorrente per sostenere che tutti i creditori dissenzienti dovrebbero poter contestare il miglior soddisfacimento.
art. 11 direttiva (UE) 2019/1023
par. 1, lett. b), punto ii), e lett. c)
richiamato dal ricorrente per contestare la compatibilità eurounitaria del cram down e della conversione del voto contrario dell'ente in voto favorevole.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato nel dispositivo per i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove, non trattate nei gradi di merito, quando la loro decisione richieda accertamenti in fatto o sia comunque mista di fatto e diritto.
- Per evitare l'inammissibilità per novità della censura, il ricorrente deve allegare specificamente di aver dedotto la questione nel giudizio precedente e deve indicare dove e come tale deduzione sia avvenuta, consentendo alla Corte il controllo ex actis.
- Le censure che presuppongono la ricostruzione del thema decidendum e l'esame di circostanze fattuali non possono essere convertite in motivi di legittimità se non risultano previamente devolute al giudice di merito.
- Quando il motivo principale è inammissibile per novità, le ulteriori doglianze collegate restano assorbite.
- La parte soccombente è condannata alle spese e, in caso di inammissibilità del ricorso, possono ricorrere i presupposti per l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
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