Sentenza n. 60/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento quanto al ricorso n. 844 del 2024: del provvedimento prot. n. 01/03/2024.0120319.U. datato 28 marzo 2024 avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio Attività art. 23 DPR 380/2001 per intervento edilizio in v.le Sarca 232 – Rif. P.G. 120945/2019 Progr. 8982/2019 e successive varianti. Introito conguaglio contributo di costruzione”, con cui il Comune ha intimato il pagamento del complessivo importo di euro 312.554,51; del Rapporto Unità Oneri di Urbanizzazione del 15 febbraio 2024 ivi citato; di ogni altro atto applicativo e/o provvedimento, comunque denominato, nonché atto presupposto – anche non cognito alla ricorrente – ad essi annessi, connessi e conseguenziali. quanto al ricorso n. 932 del 2024: per l’annullamento del provvedimento prot. n. 01/03/2024.0120319.U. datato 28 febbraio 2024 avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio Attività art. 23 DPR 380/2001 per intervento edilizio in v.le Sarca 232 – Rif. P.G. 120945/2019 Progr. 8982/2019 e successive varianti. Introito conguaglio contributo di costruzione”, con cui il Comune ha intimato il pagamento del complessivo importo di euro 312.554,51; del Rapporto Unità Oneri di Urbanizzazione del 15 febbraio 2024 ivi citato; di ogni altro atto applicativo e/o provvedimento, comunque denominato, nonché atto presupposto – anche non cognito alla ricorrente – ad essi annessi, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atto comunale di rideterminazione del contributo di costruzione relativo a una SCIA per la realizzazione di una pista di go-kart, con richiesta di pagamento della differenza di euro 312.554,51
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'atto con cui il Comune di Milano ha rideterminato il contributo di costruzione da euro 614.703,72 a euro 927.258,24, chiedendo il pagamento della differenza. La società originaria titolare della SCIA ha sostenuto di non essere più obbligata, poiché la gestione del fondo immobiliare proprietario dell'immobile era stata successivamente trasferita all'altra società, che si era impegnata contrattualmente a tenerla indenne dalle pretese relative al fondo. Le ricorrenti hanno inoltre dedotto il difetto di motivazione, contestando l'applicazione dei valori ordinari per attività commerciali e direzionali anziché dei valori agevolati previsti per le opere di interesse generale e, in particolare, per le attrezzature sportive. Hanno sostenuto che la pista di go-kart dovesse essere qualificata come struttura sportiva o comunque come attività di intrattenimento. È stata altresì dedotta la lesione del legittimo affidamento e l'illegittimità della rideterminazione perché intervenuta oltre il termine di trenta giorni per i controlli sulla SCIA o, comunque, oltre un termine ragionevole, senza la motivazione richiesta per l'esercizio dell'autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990. In entrambi i giudizi era stata proposta anche domanda di accesso agli atti ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., avente ad oggetto la documentazione posta a fondamento della rideterminazione, incluso il rapporto dell'Unità Oneri di Urbanizzazione.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione. Quanto alle domande di accesso, ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il Comune ha depositato in giudizio il rapporto richiesto. Nel merito ha respinto la domanda di annullamento. In primo luogo, ha ritenuto che l'obbligazione di pagamento del contributo di costruzione abbia natura personale e faccia capo al soggetto al quale è stato rilasciato il titolo edilizio o che ha presentato la SCIA alternativa. Il successivo trasferimento della gestione del fondo e la clausola contrattuale di manleva producono effetti soltanto interni tra le società e non liberano la titolare originaria della SCIA nei confronti del Comune, in assenza di accettazione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1273, comma 2, c.c. In secondo luogo, ha ritenuto corretta l'applicazione dei valori relativi alle attività commerciali e direzionali. Dalla SCIA risultava infatti che l'intervento era stato qualificato come destinato all'insediamento di un'attività commerciale consistente in una pista di go-kart, non come opera di interesse generale o attrezzatura sportiva. La mera destinazione urbanistica dell'immobile a intrattenimento non consentiva di applicare i valori agevolati previsti per le attività sportive, che non comprendono la funzione concretamente assegnata all'intervento. Il TAR ha inoltre escluso che la rideterminazione costituisse esercizio di un potere inibitorio sulla SCIA o di autotutela: il rapporto relativo al contributo di costruzione ha natura paritetica e l'atto di rideterminazione esprime l'esercizio di un diritto di credito, non di un potere pubblicistico. Non erano quindi applicabili il termine di trenta giorni per i controlli sulla SCIA né i presupposti dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990. È stata esclusa anche la lesione dell'affidamento, poiché il soggetto obbligato deve verificare con ordinaria diligenza la correttezza dell'autoliquidazione e sa, o deve sapere, che l'importo può essere controllato e rideterminato. L'intervento comunale non è stato considerato tardivo, essendo il diritto alla riscossione della corretta contribuzione soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. 380/2001
Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione del contributo di costruzione.
Il soggetto obbligato al pagamento è colui al quale è rilasciato il permesso di costruire o che presenta la SCIA alternativa.
art. 11, comma 2, d.P.R. 380/2001
La voltura del titolo edilizio non determina automaticamente il trasferimento al nuovo titolare dell'obbligazione relativa al contributo di costruzione.
art. 1273, comma 2, c.c.
Il trasferimento del debito al nuovo soggetto richiede l'accettazione dell'amministrazione creditrice; in mancanza, la pattuizione tra privati produce effetti soltanto interni.
art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. 380/2001
La delibera comunale richiamata prevedeva valori agevolati per determinate opere di interesse generale, diverse da quelle esenti ai sensi di questa disposizione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non si applica alla rideterminazione del contributo di costruzione, che costituisce esercizio di un diritto di credito nell'ambito di un rapporto paritetico e non esercizio di autotutela amministrativa.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso proposta nel giudizio è divenuta improcedibile per cessazione della materia del contendere a seguito del deposito della documentazione richiesta.
Massime di principio
- L'obbligazione relativa al pagamento del contributo di costruzione ha natura personale e grava sul soggetto al quale è stato rilasciato il titolo edilizio o che ha presentato la SCIA alternativa; non costituisce un onere reale né un'obbligazione propter rem.
- Il trasferimento a un terzo della proprietà, della gestione o delle obbligazioni economiche relative all'immobile non libera automaticamente il titolare originario del titolo edilizio nei confronti dell'amministrazione. Il trasferimento del debito richiede l'accettazione dell'amministrazione creditrice; in mancanza, gli accordi tra privati hanno efficacia soltanto interna.
- La qualificazione dell'intervento ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione deve essere ricavata dalla funzione concretamente dichiarata e assentita nel titolo edilizio o nella SCIA. Una pista di go-kart destinata a un'attività commerciale non beneficia dei valori agevolati previsti per le attrezzature sportive per il solo fatto di avere una componente ludica o di essere collocata in un immobile con destinazione urbanistica di intrattenimento.
- La rideterminazione del contributo di costruzione costituisce esercizio di un diritto di credito nell'ambito di un rapporto paritetico e non esercizio di un potere inibitorio sulla SCIA o di autotutela amministrativa. Non sono quindi applicabili né il termine di trenta giorni per i controlli sulla SCIA né i presupposti dell'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-nonies l. 241/1990.
- Il soggetto obbligato al pagamento del contributo di costruzione non può invocare un legittimo affidamento sulla correttezza dell'importo autoliquidato o inizialmente liquidato, poiché deve verificare con ordinaria diligenza l'esattezza della liquidazione e deve considerare possibile il successivo controllo dell'amministrazione.
- Il diritto dell'amministrazione a pretendere il corretto importo del contributo di costruzione è soggetto, in assenza di una diversa previsione, al termine ordinario decennale di prescrizione; l'esercizio della pretesa entro tale termine non è tardivo per il solo decorso del tempo dalla presentazione della SCIA.
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