Cassazione Penale, Sentenza n. 7108/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che aveva parzialmente annullato la misura cautelare applicata dal GIP a Caggegi Antonino per i reati di omicidio stradale aggravato (art. 589-bis c.2) e calunnia (art. 368 c.2), escludendo l'utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate per il reato di calunnia ai fini dell'accertamento dell'omicidio colposo aggravato. Il pubblico ministero deduceva, in sintesi: (i) interpretazione errata dell'art. 270 c.p.p. nella sua versione novellata (legge n. 7/2020) e conseguente illegittima esclusione dell'utilizzo delle captazioni per il reato emerso nel medesimo procedimento; (ii) sussistenza di connessione teleologica/forte tra i reati (calunnia e omicidio stradale) tale da consentire l'utilizzo delle intercettazioni; (iii) vizio di valutazione sulla gravità indiziaria relativa all'omicidio e sulle aggravanti (stato di ebbrezza/alterazione da stupefacenti), con omissione di considerare elementi fattuali rilevanti; (iv) errata qualificazione delle prime dichiarazioni del FRESTA e della posizione di concorso/autocalunnia.
La decisione
Il ricorso è stato in parte accolto. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l'interpretazione della versione novellata dell'art. 270 c.p.p. nella parte in cui la deroga al divieto di utilizzazione delle intercettazioni opera sia quando il reato emerso rientra tra i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, sia quando rientri nell'elenco di cui all'art. 266 c.p.p., fermo restando il requisito della "connessione forte" fra il reato per il quale le intercettazioni sono state autorizzate e quello emerso. Perciò il Tribunale di Messina dovrà rinnovare il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine all'art. 589-bis c.2 tenendo conto delle intercettazioni (se rilevanti e indispensabili) e di tutti gli altri elementi allegati dall'accusa. La Corte ha accolto altresì il motivo relativo all'erronea valutazione cautelare delle aggravanti (alcol/stupefacenti), rilevando che il riesame non poteva anticipare in modo definitivo valutazioni tipiche del giudizio di merito e che dovevano essere considerati tutti gli elementi probatori e la prevedibile evoluzione delle indagini. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto; l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente alla valutazione dei gravi indizi in relazione all'omicidio stradale aggravato e rinviata al Tribunale di Messina per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 270 c.p.p. (versione novellata)
I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1
La Corte ha interpretato la locuzione come volontà legislativa di ampliare le ipotesi di deroga al divieto di utilizzazione: la deroga opera sia per i reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, sia per i reati elencati all'art. 266, comma 1, purché sussista una 'connessione forte' con il reato per il quale l'intercettazione è stata autorizzata.
art. 266 c.p.p.
Costituisce il principale elenco di reati per i quali sono ammissibili le intercettazioni; rimane norma-cardine dei limiti di ammissibilità e deve essere considerata nel bilanciamento con l'art. 270.
art. 589-bis c.2 cod. pen.
Norma relativa all'omicidio stradale aggravato; la sua contestazione richiede valutazione dei gravi indizi da rinnovare alla luce delle intercettazioni quando queste risultino rilevanti e indispensabili.
art. 368 c.2 cod. pen.
Norma relativa al reato di calunnia (nella fattispecie oggetto dell'autorizzazione alle intercettazioni); la Corte ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni per accertare la calunnia, ed è ammessa la loro valutazione cautelare per quel reato.
sentenza Sezioni Unite "Cavallo" n. 51/2020
Principio vincolante secondo cui anche nell'ipotesi di reati emersi nel medesimo procedimento è necessario verificare il legame sostanziale (connessione 'forte') e che l'utilizzabilità delle intercettazioni non può aggirare i limiti posti dalla riserva di legge.
art. 15 Costituzione
Rilevanza del principio della segretezza delle comunicazioni come presidio costituzionale che giustifica limiti normativi all'utilizzo delle intercettazioni; ogni deroga è riservata alla legge.
art. 273 c.p.p. e art. 274 c.p.p.
Articoli attinenti al vaglio cautelare: art. 273 disciplina i gravi indizi di colpevolezza necessari per le misure cautelari e art. 274 i presupposti per la custodia; la Corte ha richiamato la distinzione fra il livello di indizi richiesto per l'emissione di misure cautelari e il livello necessario per ritenere utilizzabili intercettazioni (solo gravi indizi di reato nel loro ambito).
art. 268 c.p.p.
Definizione di 'gravi indizi di reato' rilevante per l'autorizzazione alle intercettazioni; citato per distinguere il diverso grado probatorio richiesto nelle fasi procedurali.
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate per un reato possono essere utilizzate anche per accertare un altro reato emerso nel corso delle captazioni solo se: (a) sussiste una connessione 'forte' fra i due reati; e (b) il reato emerso rientra o nell'elenco di ammissibilità dell'art. 266 c.p.p. o fra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; la versione novellata dell'art. 270 ha esteso formalmente le ipotesi di deroga, ma non ha eliminato il requisito della connessione sostanziale.
- Il principio di riserva di legge e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) impongono che le deroghe all'inutilizzabilità delle intercettazioni siano chiaramente previste dal legislatore; ogni interpretazione giurisdizionale che le ampli deve ancorarsi al testo normativo e alla connessione sostanziale fra reati.
- Nella fase cautelare la valutazione è provvisoria: per la custodia cautelare occorrono 'gravi indizi di colpevolezza' (art. 273 c.p.p.), ma ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni la soglia è quella dei 'gravi indizi di reato' (art. 268 c.p.p.); il giudice del riesame non può anticipare valutazioni definitive tipiche del merito ma deve considerare tutti gli elementi disponibili e la possibile evoluzione probatoria.
- Se il pubblico ministero intende far valere in sede di legittimità specifici atti o documenti (es.: verbali, esami tecnici, referti) è obbligatorio allegarli o indicarne puntualmente l'ubicazione processuale nel ricorso; la mancata indicazione può rendere inammissibile il motivo che impugna la ricostruzione dei fatti.
- Nelle ipotesi di contestazione di aggravanti come stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti, la Corte richiede che il giudizio cautelare consideri non solo indizi generici (es. consumo di alcol o stupefacenti) ma anche elementi che rendano plausibile la presenza dei requisiti di legge (dati sintomatici, invariabilità degli accertamenti tecnici realizzabili o concreta impossibilità di ottenerli, fughe che hanno impedito rilevazioni).
- La qualificazione delle condotte (calunnia vs. concorso in autocalunnia, tacita o attiva) dipende dalla scrutinio probatorio delle dichiarazioni e del contesto; il giudice deve motivare la distinzione temporale e fattuale fra dichiarazioni immediate e successive.
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