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Sentenza

Sentenza n. 1157/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 2438/2025

Giustizia amministrativa202505927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 2438/2025, limitatamente al capo di compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese processuali)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante aveva ottenuto dal TAR l'ordine rivolto al Ministero di dare esecuzione a una precedente sentenza, nella parte relativa al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR aveva tuttavia compensato le spese del giudizio di ottemperanza, in ragione del carattere seriale della controversia. L'appellante ha impugnato tale statuizione deducendo la violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., il difetto di motivazione, la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dei principi di tutela del credito professionale dell'avvocato, leale collaborazione e buona fede processuale. Ha evidenziato di essere stato costretto a proporre il giudizio dopo ripetute diffide e solleciti, rimasti senza riscontro, e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo i parametri forensi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese. Ha ritenuto che, a fronte dell'integrale vittoria del ricorrente nel giudizio di ottemperanza e della totale soccombenza del Ministero, non ricorressero gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione. In applicazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., le spese del primo grado dovevano quindi essere poste a carico dell'Amministrazione. La quantificazione è stata tuttavia ridotta rispetto ai parametri ordinari, in ragione della non particolare complessità della controversia: il giudizio era breve, si era svolto in un'unica camera di consiglio, senza attività cautelare o istruttoria, e riguardava un credito pecuniario già definito. Le spese del primo grado sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario; le spese del grado d'appello sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00. Il giudice ha precisato che l'attività stragiudiziale precedente al processo può dimostrare l'inevitabilità del giudizio, ma non costituisce, in via autonoma, una voce di spesa processuale rimborsabile ai sensi delle norme sulla soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    La disciplina delle spese nel processo amministrativo richiama il principio della soccombenza e impone, in presenza della totale soccombenza dell'Amministrazione e dell'integrale vittoria del ricorrente, la condanna alle spese salvo la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio della soccombenza comporta la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa.

  • D.M. n. 55/2014

    I parametri forensi costituiscono il riferimento per la liquidazione delle spese e competenze di lite, con possibilità di riduzione in relazione alla concreta semplicità e non complessità della controversia.

  • D.M. n. 147/2022

    Ha modificato i parametri forensi applicabili alla liquidazione delle spese professionali richiamati dal giudice.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dall'appellante a sostegno del principio di effettività della tutela giurisdizionale; la decisione accoglie l'appello sulla base della disciplina delle spese e del principio di soccombenza.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato dall'appellante in relazione all'effettività della tutela giurisdizionale; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando il ricorrente risulta integralmente vittorioso e l'Amministrazione totalmente soccombente, la compensazione delle spese richiede la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente apprezzabili; il mero carattere seriale della controversia non è sufficiente, se non adeguatamente correlato a tali ragioni.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza devono essere poste a carico dell'Amministrazione rimasta soccombente secondo il principio di soccombenza, anche quando l'oggetto dell'ottemperanza sia il pagamento di una somma già determinata da precedenti pronunce.
  • La liquidazione delle spese processuali deve essere effettuata sulla base dei parametri forensi, ma può essere ridotta in relazione alla concreta semplicità della controversia, alla brevità del giudizio e all'assenza di attività cautelare o istruttoria significativa.
  • Le diffide e i solleciti anteriori al processo possono dimostrare che il ricorso era necessario per ottenere l'adempimento dell'Amministrazione, ma l'attività stragiudiziale non costituisce, di per sé, un'autonoma voce di spesa processuale rimborsabile nell'ambito della condanna ex art. 91 c.p.c.
  • La condanna alle spese riguarda il costo dell'attività processuale svolta in giudizio; l'attività legale precedente può rilevare ai fini della valutazione dell'inevitabilità del processo, ma non determina automaticamente un incremento autonomo della liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblica

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