Ordinanza n. 507/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Oristano valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alla immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Oristano per l’anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano i ricorrenti negli elenchi aggiuntivi con riserva e precludono l’accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria GPS della provincia di Oristano, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale n. 43440 del 19 luglio 2023, l’avviso ministeriale n. 44017 del 20 luglio 2023 e gli ulteriori atti connessi, contestando la collocazione nelle fasce aggiuntive 1C e 1D o nel secondo elenco aggiuntivo dei soggetti muniti di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero ma non ancora riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonché la conseguente esclusione dall’accesso al ruolo, anche mediante la procedura di call veloce. Con il ricorso introduttivo hanno inoltre chiesto di essere autorizzati all’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà prevedibili nel reperirne gli indirizzi.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Considerato l’elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L’amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali, nonché su quelli degli Uffici Scolastici Regionali interessati, un sunto del ricorso, degli atti impugnati e l’elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La parte ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. L’inosservanza del termine per la pubblicazione comporta l’improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, in presenza dei presupposti processuali, modalità di integrazione del contraddittorio diverse dalla notificazione individuale.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio; nel caso concreto, l’integrazione è stata autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.
art. 5, commi 5-17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44
È richiamato quale base normativa della procedura straordinaria disciplinata dal decreto ministeriale impugnato, senza che l’ordinanza ne valuti nel merito la legittimità.
art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159
È richiamato in relazione alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce, la cui preclusione è oggetto del ricorso, senza decisione di merito nell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e risultano prevedibili difficoltà nel reperimento dei rispettivi indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sui siti istituzionali dell’amministrazione resistente e degli uffici amministrativi interessati di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati.
- Il termine assegnato per l’esecuzione della pubblicazione può essere qualificato come perentorio e il suo mancato rispetto può comportare l’improcedibilità del ricorso; la parte onerata deve inoltre depositare la prova della pubblicazione entro il termine stabilito dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 494/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 495/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →