Cassazione Civile, Ordinanza n. 11384/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da alcuni comproprietari per l'occupazione usurpativa di terreni siti in Bagheria, utilizzati dal Comune per la costruzione di nuove strade o per il prolungamento di strade esistenti. In appello la somma risarcitoria era stata rideterminata in misura inferiore rispetto al primo grado, all'esito di una rinnovata consulenza tecnica d'ufficio che aveva stimato il valore dei terreni tenendo conto dello stato di fatto e di diritto, delle concrete possibilità di utilizzo e della destinazione urbanistica. Il ricorrente ha impugnato la decisione lamentando, con il primo motivo, la violazione dell'art. 28 l. n. 1150/1942, dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 39 l.r. Sicilia n. 19/1972, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare l'indice di fabbricabilità fondiaria e non quello territoriale, che i terreni ricadevano in zona B1 e che il piano di lottizzazione richiamato non era efficace, non essendo stato convenzionato né recepito negli strumenti urbanistici successivi; ha inoltre contestato il modo in cui il consulente aveva calcolato la volumetria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2043 c.c., ribadendo l'erroneità del riferimento al piano di lottizzazione e denunciando errori di calcolo nella consulenza, in particolare quanto alla cubatura disponibile e all'altezza interpiano.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, ai fini della determinazione del valore dei suoli edificatori secondo il metodo analitico-ricostruttivo, occorre fare riferimento all'indice di fabbricabilità territoriale, non a quello fondiario, perché solo il primo considera anche gli spazi destinati a infrastrutture e servizi generali e tiene conto delle spese di urbanizzazione necessarie per l'immediata utilizzazione edificatoria dell'area. Ha ritenuto corretta la scelta della Corte d'appello di valorizzare il piano di lottizzazione, che prevedeva aree edificabili ma anche viabilità e infrastrutture, sicché la volumetria realizzabile doveva rapportarsi alla superficie complessiva del piano. Ha inoltre osservato che le censure sulla quantificazione concreta della cubatura e sull'altezza interpiano investivano valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, il quale aveva adeguatamente richiamato e fatto proprie le spiegazioni della consulenza tecnica. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha valutato le censure come infondate perché la decisione impugnata si è attenuta ai principi di diritto applicabili alla stima dei suoli edificatori.
art. 28 l. n. 1150/1942
Il piano di lottizzazione è considerato strumento attuativo rilevante per individuare la densità territoriale e la volumetria realizzabile, anche se non completamente attuato.
art. 2043 c.c.
È stato richiamato dal ricorrente come base della domanda risarcitoria; la Corte non ha ravvisato errori di diritto nella quantificazione del danno operata dal giudice di merito.
art. 39 l.r. Sicilia n. 19/1972
È stato invocato per sostenere un diverso indice edificatorio, ma la censura è stata respinta perché la stima corretta, nel caso concreto, doveva fondarsi sulla densità territoriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nella liquidazione del danno o del valore di aree edificabili, il metodo analitico-ricostruttivo impone di assumere come parametro l'indice di fabbricabilità territoriale, poiché esso considera l'intera superficie del comparto, comprensiva delle aree destinate a infrastrutture, servizi e viabilità.
- Il piano di lottizzazione può essere valorizzato quale strumento urbanistico attuativo idoneo a definire la densità territoriale e la volumetria complessivamente assentibile, anche quando non abbia avuto integrale esecuzione, restando comunque rilevanti le prescrizioni di zona in esso contenute.
- Le censure che attengono al calcolo concreto della volumetria edificabile, alla lettura dei dati tecnici o alla valutazione della consulenza d'ufficio, se correttamente esaminate e motivate dal giudice di merito, non sono sindacabili in cassazione come violazioni di legge.
- Quando il giudice di merito richiama e confuta le osservazioni tecniche contenute nella consulenza, indicando le fonti del proprio convincimento, la motivazione è sufficiente a resistere alla censura di legittimità.
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