Cassazione Penale, Sentenza n. 22403/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva dichiarati responsabili, in concorso, dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale (art. 110 e 337 cod. pen.) e di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio (art. 110 cod. pen. e art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), deducendo: 1) che la sola fuga non integra il reato di resistenza perché mancava una deliberata messa in pericolo delle Forze dell'Ordine; 2) che Daniel non aveva dato un apprezzabile contributo alla condotta di guida e quindi non poteva essere ritenuto responsabile per resistenza; 3) che la modesta quantità di cocaina fosse per uso personale e non per spaccio (la suddivisione in due involucri non proverebbe la destinazione allo spaccio); 4) che Kevin non fosse titolare della sostanza, essendo secondo la dichiarazione del fratello l'unico possessore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha condannati al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Nel merito la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui la fuga a forte velocità con manovre che ostacolano l'inseguimento e mettono in pericolo l'incolumità costituisce resistenza a pubblico ufficiale; ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui il gesto di Daniel di gettare l'involucro dal finestrino denota adesione alla fuga e concorso morale; ha ritenuto che la quantità, la suddivisione in involucri e le modalità di detenzione consentivano di escludere l'uso esclusivamente personale e di configurare la destinazione allo spaccio; ha inoltre ritenuto che Kevin, pur non essendo l'effettivo titolare della droga, abbia fornito un contributo causale essenziale accompagnando il fratello e conducendo il veicolo, integrando così il concorso ex art. 110 cod. pen.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riconosciuta l'operatività del concorso di persone nel reato quando più soggetti contribuiscono alla realizzazione dell'illecito: il conducente che accompagna e agevola l'acquisto e la detenzione integra concorso anche se non detiene materialmente la sostanza
art. 337 cod. pen.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale si realizza anche quando la fuga in auto si accompagna a manovre tali da ostacolare concretamente l'inseguimento e creare una percezione di pericolo per l'incolumità degli operatori e degli altri utenti della strada
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La detenzione di stupefacenti può integrare il reato aggravato ai fini di spaccio anche se la quantità è modesta, quando elementi fattuali (suddivisione in involucri, modalità di detenzione, comportamento degli imputati) consentono al giudice di escludere la destinazione esclusivamente personale
art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. 309/1990
Il superamento dei limiti quantitativi indicati dal D.M. non è un elemento esclusivo e decisivo: la valutazione della destinazione alla cessione richiede un giudizio complessivo sulle circostanze
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Consente la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti (procedura di trattazione in camera di consiglio), applicata nel procedimento
Massime di principio
- La mera fuga dall'intimazione di fermarsi può integrare resistenza a P.U. quando si accompagna a manovre per ostacolare l'inseguimento o a condotte che pongono in pericolo l'incolumità degli operatori o degli utenti della strada
- La partecipazione al reato può essere riconosciuta anche in assenza di possesso materiale dello stupefacente se il comportamento (es. accompagnare, consentire l'acquisto, guidare il veicolo) costituisce un contributo essenziale alla commissione dell'illecito
- La quantità di droga, da sola, non determina automaticamente la destinazione all'uso personale: la valutazione del giudice deve considerare confezionamento, modalità di detenzione, comportamento degli imputati e altre circostanze che possono far ritenere la disponibilità ai fini di spaccio
- Il tentativo di disfarsi della sostanza al momento del controllo costituisce elemento indiziario significativo della consapevolezza e dell'adesione all'illecito
- In cassazione i motivi già esaminati e rigettati in sede di merito devono essere proposti con specificità nuova; la mera riproposizione argomentativa è spesso insufficiente e può condurre all'inammissibilità del ricorso
- Le decisioni procedurali che consentono la trattazione senza intervento delle parti (es. norme emergenziali come art. 23 d.l. 137/2020) possono essere applicate e rendere possibile la decisione in camera di consiglio
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