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Sentenza

Sentenza n. 1671/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e condannato l’Amministrazione al pagamento di 1.500 euro oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., della sentenza civile passata in giudicato e ritualmente notificata, deducendo che il Ministero non vi aveva dato spontanea ed integrale esecuzione. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito. La ricorrente ha provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, mentre non è stata fornita alcuna prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo di esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell’integrale adempimento da parte del Ministero. Applicando l’art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, una volta provato dal creditore il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, spetta all’Amministrazione dimostrare l’inefficacia del titolo o l’estinzione dell’obbligo; l’Amministrazione non costituita non ha assolto tale onere. Il Ministero è stato quindi condannato a dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a altro dirigente o funzionario idoneo, anche appartenente a diversa articolazione ministeriale. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell’Ufficio scolastico regionale destinati allo scopo, altri capitoli disponibili e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell’amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell’azione per ottenere l’esecuzione del giudicato e, nel caso esaminato, consente l’attuazione della sentenza civile passata in giudicato nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Provato dal creditore il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia del titolo o l’estinzione dell’obbligo di esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla norma costituisce, insieme al giudicato notificato e alla mancata integrale esecuzione, uno dei presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    È la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato, il creditore deve provare l’esistenza, la notificazione e l’efficacia del titolo nonché l’inadempimento dell’Amministrazione; una volta assolto tale onere, spetta all’Amministrazione provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo di esecuzione.
  • La mancata costituzione dell’Amministrazione intimata non esonera il giudice dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza, ma impedisce all’Amministrazione di fornire la prova dell’avvenuto adempimento o di altri fatti idonei a escludere l’obbligo esecutivo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, assegnandogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
  • Il commissario ad acta nominato dal giudice non è vincolato, nell’esercizio dell’incarico, dai limiti delle attribuzioni ordinarie dell’ufficio di appartenenza; può essere autorizzato a delegare l’attività a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente a una diversa articolazione della medesima amministrazione.
  • Per dare esecuzione a un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o disponibili e, se necessario, gli strumenti contabili indicati dal giudice, compreso il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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