Cassazione Penale, Sentenza n. 2095/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 18/06/2024 che aveva respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 21/05/2024 con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di Pasquale Oppedisano per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso, proposto dal difensore, censurava sia la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza sia l'insussistenza delle esigenze cautelari che giustificassero la misura carceraria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia alla trattazione, essendo stata trasmessa successivamente alla proposizione del ricorso una rinuncia sottoscritta sia dal difensore sia dalla parte, motivata con la generica dizione di "sopravvenuta carenza di interesse". Poiché non è stata allegata l'esistenza di una causa sopravvenuta non imputabile all'indagato che giustifichi la rinuncia, la dichiarazione di inammissibilità è stata accompagnata dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, conformemente alla giurisprudenza citata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Indica il reato per cui è stata disposta la custodia cautelare: normativa sostanziale in materia di stupefacenti. Nel provvedimento è richiamata come fattispecie contestata, non come oggetto di interpretazione giurisprudenziale specifica nella sentenza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 22953 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308
La giurisprudenza richiamata conferma il principio secondo cui la rinuncia alla trattazione del ricorso comporta l'inammissibilità quando non sia supportata dall'allegazione di una causa sopravvenuta non imputabile all'indagato; in assenza di tale allegazione la rinuncia determina la condanna alle spese e alla corresponsione a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia alla trattazione di un ricorso di cassazione determina l'inammissibilità del ricorso stesso se non è specificamente documentata una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente.
- La formulazione generica di "sopravvenuta carenza di interesse" è insufficiente a giustificare la rinuncia senza conseguenze: è necessario indicare e, se possibile, provare la causa esterna che ha fatto venir meno l'interesse.
- Se la rinuncia non è adeguatamente motivata, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Prima di rinunciare a un ricorso, è opportuno valutare se l'interesse sia effettivamente venuto meno per cause non imputabili al difensore o alla parte; se sussiste una causa esterna, tale causa dovrebbe essere specificata e documentata nella rinuncia.
- La rinuncia con sottoscrizione anche della parte rafforza la formale efficacia della scelta, ma non esime dall'onere di dimostrare la non imputabilità della causa sopravvenuta per evitare sanzioni.
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