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Sentenza

Sentenza n. 5254/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 14 NOVEMBRE 2024, n. prot. 45567 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig. Trombatore Giuseppe nato il 13/09/1993 a Noto (SR) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 30/09/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 7317 del 23/03/2022, come citata in premessa, è rigettata.”; - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202413324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento di un titolo formativo rilasciato da un’università spagnola ai fini dell’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego espresso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, comunicato il 14 novembre 2024, con cui era stata respinta la domanda di riconoscimento in Italia dell’attestato denominato “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato da un’università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Ha dedotto sette censure fondate sulla violazione e falsa applicazione della normativa europea e nazionale in materia di riconoscimento dei titoli stranieri, sulla violazione dei principi richiamati nell’ordinanza con cui il TAR aveva rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea questioni relative al riconoscimento dei titoli esteri, nonché sull’eccesso di potere sotto vari profili. Nel corso del giudizio, dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, il ricorrente ha aderito ai percorsi INDIRE e ha formalizzato sul portale la rinuncia al riconoscimento del titolo estero, dichiarando così il venir meno dell’interesse attuale alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure contro il diniego ministeriale. Il Collegio ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, l’espressa dichiarazione del difensore circa l’assenza di un interesse attuale del ricorrente alla prosecuzione del giudizio. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporta infatti l’improcedibilità del ricorso e impedisce al giudice di decidere la controversia nel merito. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, avuto riguardo alle circostanze complessive e alla peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • Principio dispositivo nel processo amministrativo

    Quando il difensore dichiara espressamente il venir meno dell’interesse attuale del proprio assistito alla decisione, il giudice non può procedere all’esame del merito e deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso; nel testo la norma non è espressamente citata, ma la decisione applica tale istituto processuale.

Massime di principio

  • L’espressa dichiarazione del difensore, riferibile al proprio assistito, circa il venir meno dell’interesse attuale alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In applicazione del principio dispositivo, quando l’interesse alla prosecuzione del giudizio è venuto meno e ciò è stato dichiarato dalla parte, il giudice non può decidere d’ufficio la controversia nel merito.
  • L’adesione del ricorrente a un percorso alternativo e la rinuncia formalizzata alla domanda amministrativa oggetto del giudizio possono integrare una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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