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Sentenza

Sentenza n. 168/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione lavoro - n. 385/2025, pubblicata il 10.4.2025.

Giustizia amministrativa202501308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione lavoro - n. 385/2025, relativa al pagamento del bonus "carta del docente"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena - Sezione lavoro - n. 385/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha provveduto al pagamento del bonus "carta del docente" per gli anni indicati nel ricorso. Il ricorrente ha quindi rappresentato l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non residuava quindi una controversia attuale sull'esecuzione della sentenza. Il Collegio ha comunque posto le spese del giudizio a carico del Ministero, secondo la regola della soccombenza, liquidandole in complessivi 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se effettivamente versato e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza, volto a ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La piena soddisfazione della pretesa sostanziale durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza, viene meno l'interesse attuale alla decisione sull'esecuzione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza: se l'esecuzione interviene dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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