Ordinanza n. 102/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, tramite il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa, ha disposto il non accoglimento dell’istanza presentata ai sensi della Circolare per i trasferimenti ad istanza di parte - ed. 2025, tesa ad ottenere un trasferimento presso un Ente dislocato nella sede di -OMISSIS-; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente, ivi compresa, la circolare summenzionata, para 8, Allegato “D”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di trasferimento ad istanza di parte presso una diversa sede, nonché la circolare sui trasferimenti nella parte relativa al limite di fuoriuscita del personale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito non ha accolto l’istanza di trasferimento, motivato dal fatto che l’ente di appartenenza non avrebbe potuto consentire un’ulteriore sottrazione di personale. Ha dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione dell’art. 3, dell’art. 10-bis e dell’art. 24 della l. 241/1990 e dell’art. 24 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, incongruità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. In particolare, ha lamentato l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, l’assenza di una motivazione concreta e verificabile, il mancato riscontro alle istanze di accesso ai dati organici dei reparti di provenienza e destinazione, l’utilizzo di una motivazione generica sulle esigenze di personale, l’applicazione irragionevole del limite del 3% di fuoriuscita previsto dalla circolare e la disparità di trattamento rispetto ad altri militari, anche eventualmente collocati in posizione deteriore. Il Ministero e lo Stato Maggiore hanno eccepito la tardività e l’infondatezza del ricorso. Il Collegio, dopo il passaggio in decisione, ha rilevato d’ufficio una questione preliminare relativa alla competenza territoriale: l’impugnazione della circolare, atto generale, potrebbe attrarre la competenza sull’atto applicativo al TAR Lazio - Roma ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., con conseguente devoluzione dell’intera controversia a tale giudice.
La decisione
Il Tribunale non ha deciso né l’eccezione di tardività né i motivi di merito. Dopo il passaggio in decisione ha rilevato d’ufficio dubbi sulla propria competenza territoriale, in ragione della contestuale impugnazione della circolare sui trasferimenti, qualificata come atto di natura generale, e della possibile attrazione della controversia alla competenza del TAR Lazio - Roma ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. Applicando l’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti il termine di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitate alla questione della competenza territoriale. La decisione sul ricorso è stata quindi riservata.
Norme richiamate
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La contestuale impugnazione di un atto generale potrebbe determinare l’attrazione della competenza territoriale sull’atto applicativo e la devoluzione dell’intera controversia al TAR competente per l’atto generale, individuato dal Collegio nel TAR Lazio - Roma.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.
Quando una questione rilevata d’ufficio emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice deve riservare la decisione e assegnare alle parti un termine per il contraddittorio scritto sulla questione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato richiamato nella precedente fase cautelare quale fondamento della fissazione sollecita dell’udienza di merito; non è stato applicato direttamente dall’ordinanza in esame.
art. 41, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato in relazione alla richiesta di concessione di un termine per la notifica del ricorso al controinteressato; la relativa questione non è stata decisa nell’ordinanza.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per censurare il difetto di motivazione del diniego; il motivo non è stato esaminato.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per lamentare l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto; il motivo non è stato esaminato.
art. 24 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di accesso agli atti e alle esigenze difensive; la questione non è stata decisa.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa conseguente al mancato riscontro alle istanze di accesso; la questione non è stata decisa.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva, deve riservare la decisione e assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla sola questione rilevata, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- La contestuale impugnazione di un atto generale e del relativo atto applicativo può porre una questione di attrazione della competenza territoriale in favore del giudice competente per l’atto generale, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.; prima di decidere il giudice deve instaurare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
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