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Sentenza

Sentenza del 16/07/2015 n. 1322 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Detrazioni - Costi sponsorizzazione - Detraibilità ai fini Iva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la detraibilità ai fini IVA delle spese di sponsorizzazione. L'Amministrazione riteneva che la sponsorizzazione, per le modalità di attuazione e per il pubblico raggiunto, potesse non avere un collegamento concreto con l'attività economica del contribuente e non dimostrasse risultati commerciali immediati. Il contribuente sosteneva invece che l'operazione avesse natura pubblicitaria e fosse finalizzata a far conoscere l'attività a un pubblico ampio, anche per intercettare potenziali clienti.

La decisione

La detrazione IVA è stata riconosciuta. La sponsorizzazione, in quanto operazione pubblicitaria, può essere inerente all'attività economica anche quando il collegamento con i ricavi non sia immediato o direttamente misurabile. La scelta imprenditoriale di promuovere l'attività presso un vasto pubblico non può essere sindacata esclusivamente sulla base dell'assenza di risultati commerciali immediati; i relativi costi devono pertanto essere considerati fiscalmente deducibili e l'IVA deve ritenersi detraibile, purché sussistano gli ordinari requisiti di effettività, inerenza e documentazione dell'operazione.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione possono essere inerenti e detraibili ai fini IVA quando presentano una funzione pubblicitaria e sono sostenute nell'ambito dell'attività economica del contribuente.
  • L'inerenza non richiede la dimostrazione di un incremento immediato e direttamente misurabile dei ricavi: è sufficiente una ragionevole idoneità della spesa a promuovere l'attività e a raggiungere potenziali clienti.
  • L'Amministrazione finanziaria non può negare automaticamente la detrazione solo perché la sponsorizzazione appare rivolta a un pubblico ampio o non produce risultati commerciali immediati.
  • Per tutelare la detraibilità è comunque necessario dimostrare l'effettività della prestazione, il collegamento con l'attività esercitata, la congruità dell'investimento e la corretta documentazione fiscale e contrattuale.

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