Sentenza n. 6826/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Determinazione Dirigenziale rep.n.CB/2591 del 02/12/2011 di diniego al rinnovo della Determinazione Dirigenziale n.1212 del 21/12/1999, prot.n.59391 del 20/12/1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di rimozione e ripristino di un manufatto adibito a chiosco per la vendita di piante e fiori, adottato in ragione dell’inefficacia della precedente concessione e della morosità nel pagamento dell’indennità di occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordine di rimozione deducendo, con un unico motivo articolato in tre censure, il mancato riscontro dell’istanza presentata nel 2012 per ottenere l’autorizzazione alla sostituzione del chiosco e l’attuazione del piano di riqualificazione e rilocalizzazione previsto dal regolamento COSAP; il difetto di istruttoria e l’illogicità manifesta, poiché il provvedimento avrebbe omesso di considerare tale piano; nonché l’errore nei presupposti e la mancata valutazione dell’interesse concreto e attuale alla rimozione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha saldato le morosità relative alle annualità dell’indennità di occupazione indicate nell’atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il pagamento successivo delle somme dovute non ha eliminato le ragioni dell’ordine di rimozione, poiché al momento dell’adozione dell’atto sussisteva incontestatamente la morosità, in assenza di dilazioni o rateizzazioni accordate dal Comune. Inoltre, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 7826/2012, che aveva respinto l’impugnazione del diniego di rinnovo della concessione del 1999, ha definitivamente consolidato l’assenza di un titolo concessorio. Ne consegue che il regolamento COSAP, nella parte relativa ai piani di rilocalizzazione o delocalizzazione, riguarda soltanto gli esercenti titolari di una concessione in essere e non chi, come la ricorrente, ne sia ormai privo. Il giudicato rende quindi irrilevanti sia l’asserita riqualificazione del sito sia il richiamo all’interesse pubblico al mantenimento dell’occupazione, ormai abusiva e svolta da un soggetto anche moroso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 12, commi 6 e 10, Regolamento COSAP n. 21/2021
“I Municipi, entro il 31 dicembre di ogni anno provvedono, di concerto con il Dipartimento Mobilità e Trasporti, alla predisposizione di piani di rilocalizzazione, oppure di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive alla delocalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico di cui al comma 5, primo alinea ubicate sulle sedi stradali (…)”
La disposizione si riferisce ai soli esercenti titolari di una concessione in essere e non a chi abbia definitivamente perso il titolo concessorio.
art. 5, comma 4, lett. d), Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico
È richiamato nella sentenza precedente per affermare che anche le concessioni permanenti hanno durata limitata, sono soggette a rinnovo e possono essere sottoposte a ulteriori limitazioni o revocate per ragioni di pubblico interesse.
art. 20 Codice della strada
È menzionato nel precedente diniego di rinnovo quale disposizione non rispettata quanto alla distanza necessaria per il passaggio pedonale; il profilo è richiamato nel contesto del giudicato formatosi sul diniego.
Deliberazione del Consiglio comunale n. 75/2010
È richiamata quale fonte delle prescrizioni comunali che avevano impedito il rinnovo della concessione, in particolare quanto alla distanza dal fronte vendita del chiosco e alla conformità delle tipologie nella città storica.
Massime di principio
- Il pagamento successivo delle morosità non elimina l’illegittimità o le ragioni di un ordine amministrativo fondato su un inadempimento sussistente al momento della sua adozione, salvo che l’amministrazione abbia previamente accordato dilazioni o rateizzazioni rilevanti ai fini del rapporto.
- Il giudicato che abbia definitivamente accertato il mancato rinnovo di una concessione di occupazione di suolo pubblico preclude la rimessa in discussione dell’esistenza del titolo e rende abusiva la successiva occupazione priva di concessione.
- Le disposizioni regolamentari che prevedono piani di rilocalizzazione o delocalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico si applicano, secondo il loro tenore, agli esercenti titolari di una concessione in essere e non possono essere invocate da chi abbia ormai perso il titolo concessorio.
- Una volta accertata l’assenza del titolo concessorio, non assumono rilievo, ai fini dell’impugnazione dell’ordine di rimozione, né l’asserita riqualificazione dell’area priva di autorizzazione dell’ente proprietario né un generico interesse pubblico al mantenimento dell’occupazione abusiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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