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Sentenza

Sentenza n. 8875/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del provvedimento, datato 4 agosto2025 di inidoneità nel Concorso pubblico per l'assunzione di 4617 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025; del fascicolo redatto dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici; della valutazione psicologica per la Commissione medica; della valutazione psichiatrica per la Commissione medica; di tutti i verbali redatti dalla Commissione psicofisica del concorso in esame che riguardano l'inidoneità del ricorrente; del bando di concorso.

Giustizia amministrativa202510907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica, psicologica e psichiatrica nel concorso per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, con i relativi verbali e atti della procedura

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità adottato il 4 agosto 2025 nell'ambito del concorso per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché il fascicolo della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, le valutazioni psicologica e psichiatrica, i verbali della Commissione psicofisica e il bando di concorso. Dal testo non risultano specificamente indicati i vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha comunicato di essere stato riammesso al prosieguo della procedura in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare e di essere stato successivamente giudicato inidoneo dalla Commissione attitudinale, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la riammissione del ricorrente al prosieguo della procedura non fosse sufficiente a configurare la cessazione della materia del contendere, che presuppone il venir meno della situazione controversa e la piena soddisfazione della pretesa. Ha tuttavia considerato la dichiarazione del ricorrente idonea a comprovare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, poiché il successivo giudizio di inidoneità attitudinale rendeva non più utile una pronuncia sugli atti originariamente impugnati. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle circostanze del caso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati personali, per l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento delle generalità.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • La riammissione del candidato al prosieguo di una procedura concorsuale non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere, se non risulta la piena e definitiva soddisfazione della pretesa azionata.
  • Quando, nel corso del giudizio, sopravvengono circostanze che rendono non più utile una decisione sugli atti impugnati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche se non ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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