Sentenza n. 8875/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento, datato 4 agosto2025 di inidoneità nel Concorso pubblico per l'assunzione di 4617 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025; del fascicolo redatto dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici; della valutazione psicologica per la Commissione medica; della valutazione psichiatrica per la Commissione medica; di tutti i verbali redatti dalla Commissione psicofisica del concorso in esame che riguardano l'inidoneità del ricorrente; del bando di concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica, psicologica e psichiatrica nel concorso per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, con i relativi verbali e atti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità adottato il 4 agosto 2025 nell'ambito del concorso per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché il fascicolo della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, le valutazioni psicologica e psichiatrica, i verbali della Commissione psicofisica e il bando di concorso. Dal testo non risultano specificamente indicati i vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha comunicato di essere stato riammesso al prosieguo della procedura in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare e di essere stato successivamente giudicato inidoneo dalla Commissione attitudinale, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la riammissione del ricorrente al prosieguo della procedura non fosse sufficiente a configurare la cessazione della materia del contendere, che presuppone il venir meno della situazione controversa e la piena soddisfazione della pretesa. Ha tuttavia considerato la dichiarazione del ricorrente idonea a comprovare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, poiché il successivo giudizio di inidoneità attitudinale rendeva non più utile una pronuncia sugli atti originariamente impugnati. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle circostanze del caso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati personali, per l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento delle generalità.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La riammissione del candidato al prosieguo di una procedura concorsuale non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere, se non risulta la piena e definitiva soddisfazione della pretesa azionata.
- Quando, nel corso del giudizio, sopravvengono circostanze che rendono non più utile una decisione sugli atti impugnati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche se non ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1085/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1087/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1088/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1089/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1090/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1091/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →