Cassazione Penale, Sentenza n. 08608/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per furto pluriaggravato (art. 625 nn. 2 e 7 c.p.). Hanno articolato due motivi di cassazione: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata riqualificazione della condotta in tentato furto, sia perché la polizia giudiziaria stava monitorando il veicolo (per cui, secondo i ricorrenti, non si sarebbe realizzato l'impossessamento della refurtiva), sia in base al verbale di arresto; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aggravante dell'art. 625, n. 7 c.p., sostenendo che la continua sorveglianza della polizia impediva che i beni fossero esposti alla pubblica fede e dunque escludeva l'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente accertato che gli imputati, dopo avere forzato l'auto, erano saliti su un veicolo di loro disponibilità con le valigie sottratte e avevano avuto per un breve periodo la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, venendo poi bloccati dai Carabinieri; ciò integra il furto consumato anche quando l'osservazione sia stata svolta a distanza dalla polizia giudiziaria. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura generica sul verbale di arresto, richiamando l'onere di specifica indicazione e prova degli atti processuali richiamati in cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che l'aggravante dell'art. 625, n. 7 c.p. può ritenersi sussistente per gli oggetti temporaneamente lasciati in un'auto esposta alla pubblica fede, salvo che non vi sia una sorveglianza continua, costante e specificamente idonea ad impedire la sottrazione; nel caso di specie la vigilanza non era continua e quindi l'aggravante è stata correttamente applicata. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
Disciplina il reato di furto; la Corte ha ritenuto applicabili le aggravanti indicate (nn. 2 e 7) e ha confermato che il furto si considera consumato quando l'agente ottiene anche per breve tempo la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.
art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
L'aggravante si applica anche agli oggetti temporaneamente lasciati in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via; è esclusa solo se sussiste una sorveglianza continua, costante e specificamente efficace ad impedire la sottrazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti di motivazione; i ricorsi sono formulati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come previsto dalla norma.
art. 611 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. n. 150/2022)
Consente che il ricorso sia trattato senza l'intervento delle parti; la Corte ha proceduto ai sensi della disposizione rinnovata.
Massime di principio
- Per il reato di furto la consumazione si realizza quando l'agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa anche se solo per breve tempo; l'osservazione a distanza della polizia giudiziaria non impedisce di per sé la consumazione.
- L'aggravante dell'art. 625 n. 7 c.p. si applica agli oggetti lasciati in un'auto in strada; solo una sorveglianza effettivamente continua, costante e concretamente idonea a impedire la sottrazione può escluderne la configurabilità.
- In cassazione le doglianze che invocano omissioni o travisamenti rispetto ad atti processuali (es. verbali) devono indicare esattamente l'atto, il dato fattuale contestato, fornire prova della verità del dato e spiegare in che modo ciò comprometta logicamente la decisione; censure generiche sono inammissibili.
- La mera presenza o attività di osservazione della polizia giudiziaria nei pressi di un luogo non costituisce automaticamente una sorveglianza continua e sufficiente a escludere l'aggravante; va valutata la concretezza, la continuità e l'efficacia della vigilanza.
- Quando si contesta la qualificazione del reato (consumato vs tentato) occorre valutare la concreta disponibilità della refurtiva acquisita dall'agente, non la eventuale possibilità di pronto recupero da parte della vittima o la presenza di osservatori a distanza.
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