Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/03/2019 n. 7788 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Pannelli solari - Agevolazione ex art. 16 d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di rettifica con cui era stata richiesta maggiore IVA, nonché il relativo atto di irrogazione delle sanzioni. Sosteneva che la cessione di pannelli solari, quali componenti necessari di un impianto fotovoltaico, dovesse beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 10% prevista per gli impianti di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica. Contestava inoltre il difetto di motivazione degli atti, l'omessa pronuncia del giudice d'appello su tale profilo, la violazione del legittimo affidamento e l'esistenza di un errore incolpevole o di un'incertezza normativa oggettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto validi e sufficientemente motivati gli atti impositivi e l'atto sanzionatorio, anche se l'Ufficio non aveva risposto singolarmente a ogni osservazione della contribuente. Nel merito, ha stabilito che il singolo pannello solare non è autonomamente un "impianto" ai sensi del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, poiché l'impianto richiede un insieme di componenti, tra cui moduli, convertitori e altri elementi. Alla cessione del singolo pannello può applicarsi, se ricorrono le condizioni previste, soltanto il regime del n. 127-sexies. Sono state escluse sia la tutela del legittimo affidamento sia l'esimente dell'errore incolpevole o dell'incertezza normativa oggettiva. La società è stata condannata al pagamento di 15.000 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre agli altri oneri e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16

    L'aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella allegata tabella A.

    La disciplina dell'aliquota ridotta costituisce una deroga al regime ordinario e deve essere interpretata restrittivamente.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, n. 127-quinquies

    Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

    La disposizione riguarda la cessione di un impianto inteso come insieme organizzato di componenti idonei alla produzione di energia; non comprende, autonomamente, la cessione del solo pannello solare.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, n. 127-sexies

    Beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies.

    Può fondare l'applicazione dell'aliquota agevolata ai componenti finiti destinati alla costruzione o installazione dell'impianto, quando ricorrono le condizioni previste dalla norma.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12, comma 7

    La mancata esplicitazione, nell'atto impositivo, delle ragioni per cui le osservazioni del contribuente non sono state accolte non determina automaticamente la nullità, purché siano rispettati i termini e siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando l'atto espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa tributaria.

  • Costituzione, art. 111, comma 2, e codice di procedura civile, art. 384

    Per economia processuale e ragionevole durata del processo, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito una questione non esaminata dal giudice d'appello quando essa è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • D.M. 28 luglio 2005, art. 2, comma 1, lett. e)

    L'impianto fotovoltaico è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata e altri componenti minori.

    La definizione tecnica conferma che il pannello o modulo, considerato singolarmente, non coincide con l'impianto fotovoltaico.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali, in quanto deroghe al regime ordinario, non possono essere estese per analogia o mediante interpretazioni ampie: occorre verificare che il bene o l'operazione rientri esattamente nella previsione normativa.
  • Quando la norma agevola la cessione di un impianto, un singolo componente non beneficia automaticamente della stessa agevolazione prevista per l'impianto completo. È necessario verificare l'eventuale disposizione specifica relativa ai beni destinati alla costruzione dell'impianto.
  • La distinzione tra impianto completo e componenti finiti è determinante ai fini IVA: il pannello solare isolatamente considerato non è un impianto, ma può rientrare nella disciplina dei componenti destinati alla costruzione dello stesso, se sono rispettate le condizioni normative.
  • La mancata risposta analitica dell'Amministrazione a ogni singola osservazione difensiva non comporta di per sé la nullità dell'atto, se l'Ufficio ha esaminato le osservazioni e l'atto indica adeguatamente fatti e ragioni giuridiche della pretesa.
  • Il legittimo affidamento e l'errore incolpevole non si presumono: il contribuente deve dimostrare elementi concreti e qualificati, come indicazioni ufficiali univoche dell'Amministrazione o una reale e oggettiva incertezza interpretativa.
  • L'incertezza normativa rilevante per escludere le sanzioni deve essere oggettiva e inevitabile, riconoscibile dal giudice e supportata da concreti elementi di confusione, quali contrasti giurisprudenziali significativi o disposizioni insanabilmente equivoche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.