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Sentenza

Sentenza n. 97/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza: - alla sentenza n. 1083/2020 pronunciata inter partes dalla Corte di Appello di L'Aquila nel giudizio iscritto al n. 2301/2016 RG.

Giustizia amministrativa202500375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1083/2020, relativa al pagamento dell'indennità di occupazione temporanea e degli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che Anas, a fronte della sentenza passata in giudicato che aveva liquidato in € 47.575,23 l'indennità di occupazione temporanea, oltre interessi legali dal 7 ottobre 2009 fino al deposito, avesse versato soltanto € 50.992,55, calcolando erroneamente gli interessi. In via principale hanno chiesto il pagamento di ulteriori € 26.891,76, assumendo l'applicabilità, dopo la proposizione della domanda giudiziale, del maggior tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. In via subordinata hanno chiesto il pagamento di € 3.575,46, ritenendo comunque dovuta una differenza per interessi calcolati al tasso legale ordinario. Anas ha eccepito di avere integralmente adempiuto al giudicato e ha contestato l'applicabilità del quarto comma dell'art. 1284 c.c., non essendo tale maggior tasso previsto dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda principale, ritenendo che il giudice dell'ottemperanza non possa applicare il maggior saggio di interesse previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. quando il giudicato si limiti a riconoscere gli interessi legali senza specificare tale misura. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 12449/2024, il Collegio ha affermato che, in assenza di uno specifico accertamento contenuto nel titolo, dopo la proposizione della domanda devono essere applicati gli interessi di cui all'art. 1284, primo comma, c.c.; il giudice dell'esecuzione è vincolato al contenuto precettivo del giudicato e non può ampliarlo. È stata invece accolta la domanda subordinata. Il termine iniziale degli interessi è stato individuato nel 7 ottobre 2009 e quello finale nel 9 giugno 2023, data di costituzione della provvista presso la Ragioneria territoriale dello Stato, con effetto liberatorio per Anas. Poiché non risultavano acconti anteriori, gli interessi legali sull'intera sorte capitale di € 47.575,23 sono stati quantificati in € 6.949,76, per un credito complessivo di € 54.524,99. Detraendo l'importo già depositato di € 50.992,55, è risultato un residuo di € 3.532,44, oltre interessi legali dal 9 giugno 2023 fino al deposito. Anas è stata condannata alle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori. È stato inoltre previsto che, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, possa essere nominato, su istanza di parte, un commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per verificare e completare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    Il riferimento generico agli interessi legali nel titolo giudiziale comporta l'applicazione del saggio legale ordinario, anche per il periodo successivo alla proposizione della domanda, salvo specifica previsione del titolo.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    Il maggior saggio previsto dalla disposizione non può essere applicato in sede di ottemperanza se il giudicato non ne ha espressamente accertato la spettanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice dell'esecuzione è vincolato al contenuto precettivo del giudicato e non può riconoscere prestazioni, accessori o criteri di quantificazione ulteriori rispetto a quelli espressamente o inequivocabilmente stabiliti dal titolo.
  • Quando un titolo giudiziale dispone genericamente il pagamento degli "interessi legali", senza specificare l'applicazione del maggior saggio previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c., devono essere applicati gli interessi al saggio legale ordinario di cui al primo comma della stessa disposizione.
  • Ai fini dell'esecuzione di un obbligo di deposito, il periodo di maturazione degli interessi termina con la costituzione della provvista presso l'ente depositario, quando tale deposito produce effetti liberatori per il debitore.
  • In sede di ottemperanza, una volta accertato che il pagamento o deposito eseguito è solo parzialmente satisfattivo del credito stabilito dal giudicato, il giudice può ordinare all'amministrazione il versamento della differenza residua e prevedere, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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