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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 1765 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato la deduzione della quota di ammortamento dell'avviamento, rettificando il reddito d'impresa dichiarato ai fini Irpeg e Ilor per l'esercizio ottobre 1995/settembre 1996. L'Ufficio sosteneva che l'operazione dovesse essere qualificata come cessione di un ramo d'azienda, con conseguente indeducibilità dell'ammortamento dell'avviamento e diversa considerazione del know-how. La società sosteneva invece che si trattasse di cessione di singoli beni e che, anche accogliendo la ricostruzione dell'Ufficio, non sarebbe derivato alcun effettivo vantaggio fiscale. L'Agenzia ha inoltre dedotto che la Commissione regionale avesse esaminato tardivamente questioni relative alle imposte già versate su royalties e sul riscatto derivante dalla cessione del know-how.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che gli elementi relativi alle imposte già pagate non costituivano nuove eccezioni o una tardiva domanda di compensazione, ma fatti dedotti dalla contribuente fin dal primo grado per dimostrare l'assenza di un vantaggio fiscale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché la Commissione tributaria regionale aveva esaminato i fatti indicati dall'Agenzia e aveva ritenuto, con valutazione di merito non riesaminabile in cassazione, che il vantaggio fiscale sarebbe stato sostanzialmente analogo anche qualificando l'operazione come cessione d'azienda. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 20.000 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Nel giudizio tributario d'appello non possono essere introdotte domande ed eccezioni nuove. Tuttavia, non costituiscono eccezioni nuove gli elementi di fatto dedotti per sostenere una tesi difensiva già proposta nei precedenti gradi di giudizio.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione può denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti. La censura è però inammissibile quando il giudice di merito abbia esaminato il fatto e la contestazione riguardi soltanto la valutazione delle prove o l'apprezzamento di merito.

  • Art. 378 c.p.c.

    Consente il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione, richiamato nel caso concreto dalla società resistente.

Massime di principio

  • In un giudizio tributario d'appello, l'illustrazione di ulteriori fatti o documenti è ammissibile quando serve a sviluppare una difesa già originariamente proposta e non introduce una nuova domanda o un'eccezione autonoma.
  • Per dimostrare l'elusività o l'abuso del diritto non è sufficiente individuare una diversa qualificazione giuridica dell'operazione: occorre dimostrare un effettivo vantaggio fiscale indebito rispetto alle alternative economiche concretamente praticabili.
  • Quando il giudice di merito esamina espressamente i fatti decisivi e ne trae una conclusione motivata, la parte non può utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Nel confronto tra due strutture negoziali, la valutazione del vantaggio fiscale deve considerare l'impatto complessivo dell'operazione, comprese le imposte già versate e gli effetti fiscali alternativi, non soltanto la singola deduzione contestata.
  • La qualificazione dell'operazione come cessione di singoli beni o come cessione d'azienda deve essere valutata insieme agli effetti economici e fiscali complessivi, verificando se la struttura scelta abbia prodotto un vantaggio fiscale effettivo, indebito e non marginale.

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