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Sentenza

Sentenza n. 352/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza del TAR Sardegna, Sezione Prima, n. 849/2024, notificata in data 26.11.2024, non impugnata e passata in giudicato, e per il conseguente ordine al Comune di Villasimius di darvi integrale esecuzione in via diretta o mediante nomina di un Commissario ad acta, previa declaratoria di nullità di tutti gli atti adottati in violazione e/o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. e, specificamente, della Determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Villasimius n. 548 del 14.5.2025 di presa in carico delle opere di urbanizzazione, del relativo verbale del 9.5.2025 e della nota del 21.5.2025; ovvero, “in stretto subordine, in caso di rigetto della richiesta ottemperanza”, previa conversione del giudizio nel rito ordinario di impugnazione ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., per l’annullamento della citata Determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Villasimius n. 548 del 14.5.2025, di presa in carico delle opere di urbanizzazione, del verbale del 9.5.2025, della nota del 21.5.2025, nonché, “ove occorra”, della Delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13.2.1997, della Delibera della Giunta comunale n. 359 dell’11.6.1997 e dell’atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 680 del 10.7.1997.

Giustizia amministrativa202500658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti comunali di presa in carico delle opere di urbanizzazione, con esclusione della stazione di sollevamento per l’adduzione dei liquami

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lottizzanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del TAR Sardegna n. 849/2024, passata in giudicato, che aveva accertato l’obbligo del Comune di prendere in carico le opere di urbanizzazione della lottizzazione e lo aveva condannato a provvedere in tal senso. Hanno dedotto che la determinazione comunale n. 548 del 14 maggio 2025, il verbale del 9 maggio 2025 e la nota del 21 maggio 2025 avrebbero violato o eluso il giudicato, poiché il Comune aveva preso in carico le opere con esclusione della stazione di sollevamento necessaria all’adduzione dei liquami dal piano di lottizzazione alla condotta pubblica. In via subordinata, hanno chiesto la conversione del rito e l’annullamento degli stessi atti, nonché, ove occorresse, delle deliberazioni comunali del 1997 e dell’atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 680 del 10 luglio 1997. In particolare, hanno sostenuto che l’obbligo perpetuo di manutenzione ordinaria e straordinaria della stazione di sollevamento posto a carico dei lottizzanti sarebbe nullo per contrasto con l’art. 28 della legge n. 1150/1942, che imporrebbe al Comune la presa in consegna di tutte le opere di urbanizzazione primaria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza e di declaratoria di nullità ex art. 114 c.p.a. Ha interpretato la portata della sentenza n. 849/2024 alla luce dell’intero quadro normativo e convenzionale disciplinante i rapporti tra le parti. L’obbligo di presa in carico accertato dal precedente giudicato riguarda le opere di urbanizzazione secondo la disciplina risultante dagli atti convenzionali vigenti, inclusa la convenzione originaria del 1989 e l’atto aggiuntivo del 1997, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Quest’ultimo aveva posto a carico della ditta lottizzante, con obbligazione propter rem opponibile anche agli aventi causa, l’obbligo perpetuo di manutenzione ordinaria e straordinaria della stazione di sollevamento. Poiché la sentenza n. 849/2024 non aveva esaminato né la validità né la portata di tale specifico obbligo, la presa d’atto comunale della sua vigenza non costituisce violazione o elusione del giudicato. Il TAR ha tuttavia disposto la conversione del rito, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., per la prosecuzione nelle forme ordinarie dell’azione subordinata di annullamento degli atti impugnati e degli atti convenzionali indicati dai ricorrenti. La causa è stata rimessa sul ruolo ordinario per la fissazione dell’udienza pubblica; le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    violazione e/o elusione del giudicato; nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato

    La nullità ex art. 114 c.p.a. presuppone che l’atto adottato in sede esecutiva contrasti effettivamente con il contenuto vincolante del giudicato; non ricorre quando il giudicato abbia lasciato impregiudicata la validità e la disciplina di specifici obblighi convenzionali.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    conversione del giudizio nel rito ordinario di impugnazione

    Quando nel giudizio di ottemperanza è proposta, in via subordinata, un’azione ordinaria di annullamento, il giudice può disporre la conversione del rito per consentirne la prosecuzione nelle forme ordinarie.

  • art. 28 l. 1150/1942

    il Comune è tenuto a prendere in consegna tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate e ultimate dai lottizzanti

    La questione relativa alla compatibilità tra tale obbligo legale e l’obbligo convenzionale di manutenzione della stazione di sollevamento non è stata decisa in questa fase, essendo stata devoluta al giudizio ordinario di annullamento.

Massime di principio

  • La portata del giudicato deve essere ricostruita considerando il contenuto effettivo della pronuncia e il quadro normativo e convenzionale cui essa fa riferimento; non è possibile estenderla a questioni specifiche che non siano state oggetto del thema decidendum.
  • Non sussiste violazione o elusione del giudicato quando l’amministrazione, nell’eseguire una condanna generica alla presa in carico di opere di urbanizzazione, applica una disciplina convenzionale vigente relativa a specifiche opere o obblighi di manutenzione, se la validità di tale disciplina non è stata esaminata dalla sentenza da eseguire.
  • L’obbligazione convenzionale relativa alla manutenzione di un’opera di urbanizzazione può avere natura propter rem e vincolare, nei limiti accertati dal giudice, anche i successivi aventi causa dei proprietari originari.
  • La domanda subordinata di annullamento proposta nel giudizio di ottemperanza può essere trattata mediante conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., con prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimento

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