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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21657/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai profili relativi alla recidiva e alla sospensione condizionale della pena, annullando la sentenza impugnata su tali punti e rinviando per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna sostanziale è stata confermata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per furto aggravato e tentato furto aggravato in concorso, lamentando la errata valutazione della recidiva specifica infraquinquennale e del trattamento sanzionatorio: in particolare sostiene che l'unico precedente specifico a suo carico risale al 2016 e non al 2019, per cui non sussisterebbe la recidiva che ha influito sul diniego della sospensione condizionale della pena e sul mancato contenimento della pena nel minimo edittale nonché sul mancato riconoscimento dei benefici di legge considerata la sua giovane età e la personalità.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p. e art. 625 n. 2 c.p.

    furto aggravato dalla violenza sulle cose

    La corte ha confermato l'imputazione relativa al furto aggravato sulla base della qualificazione normativa del fatto; la censura non riguardava la sussistenza del reato ma il trattamento sanzionatorio derivante dalla recidiva

  • art. 133 cod. pen.

    determinazione della pena

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere che nella determinazione della pena il giudice deve tener conto della gravità del reato, della capacità a delinquere e della necessità di rieducazione, elementi che avrebbero dovuto condurre ad applicare il minimo edittale e concedere benefici come la sospensione condizionale

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n.176

    procedimento senza intervento delle parti

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con le conclusioni scritte delle parti senza udienza

Massime di principio

  • La recidiva specifica deve essere valutata con rigorosa verifica della data e natura dei precedenti: un errore di datazione può far venir meno la recidiva e incidere sul trattamento sanzionatorio
  • Il riconoscimento o diniego della sospensione condizionale della pena dipende anche dalla valutazione prognostica sulla futura pericolosità dell'imputato; i giudici devono motivare in termini concreti tale valutazione
  • Quando vengono riconosciute attenuanti generiche equivalenti a un'aggravante (es. recidiva), il giudice deve comunque considerare che la recidiva implica un giudizio di maggiore disvalore e può influire su benefici come la sospensione condizionale
  • I giudici di merito sono tenuti a esaminare e motivare specificamente le censure sollevate in appello; il mancato esame puntuale di una doglianza rilevante può giustificare l'annullamento limitato della decisione
  • In presenza di elementi attenuanti (giovane età, personalità, condotta processuale) il giudice deve esplicitare perché tali elementi non giustificano la concessione dei benefici di legge o il contenimento della pena

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