Ordinanza n. 10442/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’ottemperanza del giudicato di cui: - alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sez. Lavoro, n. 485/15 – come confermata dalla decisione della Corte di appello di Roma, Sez. Lavoro, n. 1518/19, pubblicata il 16 aprile 2019 – pronunciata nei confronti della sig.ra Antonia Nicoletti; - alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sez. Lavoro, n. 7701/19, pubblicata il 18 settembre 2019 pronunciata nei confronti dei sig.ri Giovanni Ferrini, Angela Rita Pellegrini e Antonia Nicoletti; ISTANZA DI CHIARIMENTI EX ARTT. 112, COMMA 5, E 114, COMMA 7, C.P.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di chiarimenti sulla quantificazione della penalità di mora stabilita nella sentenza di ottemperanza e sul termine finale per il calcolo dell'astreinte
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione obbligata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della cultura ha proposto istanza di chiarimenti ex artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a. in relazione alla precedente sentenza di ottemperanza n. 10734/2022. Tale sentenza aveva ordinato l'integrale esecuzione dei giudicati civili, comprendente la ricostruzione delle carriere, il riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici, previdenziali ed economici e la corresponsione delle differenze retributive maggiorate degli accessori di legge; aveva inoltre fissato una penalità di mora di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Il Ministero ha dedotto che le attività principali di esecuzione erano state completate il 7 dicembre 2023 e che gli interessi sulle somme derivanti dalla ricostruzione di carriera, pari a euro 7.572,66, erano stati liquidati e incassati soltanto il 2 gennaio 2026. Ha chiesto di limitare o ridurre la penalità residua, ritenendo manifestamente sproporzionata l'applicazione integrale di euro 100,00 al giorno per il ritardo relativo ai soli interessi. Gli originari ricorrenti hanno sostenuto, invece, che l'esecuzione integrale si fosse perfezionata soltanto con il pagamento degli interessi e hanno chiesto il pagamento della penalità nella misura piena per tutto il periodo fino al 2 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha fornito i chiarimenti richiesti. Ha stabilito che il dies ad quem della penalità è il 2 gennaio 2026, data dell'incasso degli interessi sulle somme derivanti dalla ricostruzione di carriera, poiché il giudicato richiedeva la corresponsione delle differenze retributive maggiorate degli accessori di legge e poteva dirsi integralmente eseguito solo con tale pagamento. Ne consegue che la penalità di euro 46.600,00 già versata, calcolata fino al 7 dicembre 2023 per 466 giorni, non esauriva l'obbligo di pagamento. Tuttavia, per il periodo dal 7 dicembre 2023 al 2 gennaio 2026, l'inadempimento riguardava esclusivamente gli interessi, pari a euro 7.572,66, somma meramente accessoria e ridotta rispetto al debito complessivo originario di euro 70.145,46. L'applicazione integrale della penale giornaliera di euro 100,00 avrebbe prodotto un risultato manifestamente sproporzionato e iniquo, pari a euro 75.700,00. Il Collegio ha quindi riproporzionato la penalità giornaliera in base al rapporto tra l'importo rimasto inadempiuto e il debito complessivo originario, determinandola in euro 10,80 al giorno [(7.572,66 x 100) / 70.145,46] per il periodo indicato. Le spese dell'incidente di esecuzione sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fornire chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
salvo che ciò sia manifestamente iniquo
La penalità di mora deve essere applicata in modo coerente con ragionevolezza e proporzionalità e non può condurre a un risultato manifestamente iniquo rispetto all'inadempimento residuo.
art. 114, comma 7, c.p.a.
Richiamato quale base processuale dell'istanza di chiarimenti nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 614-bis c.p.c.
Richiamato quale espressione legislativa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità applicabili alle penalità per l'inadempimento.
art. 6 d.l. 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla l. 22 aprile 2021, n. 55
Richiamato per la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato impone la corresponsione di somme maggiorate degli accessori di legge, l'esecuzione non è integrale fino al pagamento anche degli interessi dovuti; tale pagamento costituisce il dies ad quem per il calcolo della penalità di mora.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non opera in modo rigidamente automatico quando l'applicazione dell'intero importo giornaliero, avuto riguardo all'entità e alla natura dell'inadempimento residuo, determini un risultato manifestamente sproporzionato e iniquo.
- Quando, dopo l'adempimento della parte principale dell'obbligazione risultante dal giudicato, residui soltanto un'obbligazione accessoria di importo significativamente inferiore, la penalità giornaliera può essere riproporzionata rapportando il debito residuo al debito complessivo originario.
- Nel determinare l'astreinte, il giudice dell'ottemperanza deve considerare non soltanto la durata del ritardo, ma anche l'entità concreta dell'obbligazione rimasta inadempiuta e il rapporto tra questa e il complesso delle prestazioni imposte dal giudicato.
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